Il settore del gioco pubblico nuovamente al centro di un intervento economico che avrà un impatto negativo sulle aziende
Una campagna per prevenire il gioco patologico è un costo imposto dalla legge oppure una spesa sostenuta per promuovere l’immagine dell’impresa? È attorno a questa distinzione che si concentra una delle principali criticità delle nuove misure fiscali introdotte dal decreto-legge del 26 agosto 2026, nato per contrastare l’aumento del prezzo dei carburanti ma contenente anche disposizioni rivolte al settore del gioco legale.
Le novità interessano soprattutto i concessionari del gioco online. A esaminarne gli effetti è l’avvocato Luca Giacobbe, che in una dichiarazione rilasciata ad AGIMEG ha definito la norma “fortemente criticabile”, perché interviene in maniera significativa sul trattamento fiscale di alcuni costi sostenuti dagli operatori.
Il primo intervento riguarda le somme che i concessionari devono destinare ogni anno alle campagne informative, alla comunicazione responsabile e alle iniziative per prevenire il gioco patologico. La nuova disposizione stabilisce che questi costi siano considerati, in ogni caso, spese di rappresentanza.
“Non significa che tali spese diventino totalmente indeducibili, ma che la loro deducibilità viene sottoposta ai limiti quantitativi previsti per le spese di rappresentanza”, spiega Giacobbe. Il tetto viene calcolato sulla base dei ricavi dell’impresa: l’1,5% fino a 10 milioni di euro, lo 0,6% sulla quota compresa tra 10 e 50 milioni e lo 0,4% sulla parte eccedente i 50 milioni.
“In altri termini, una spesa che il concessionario è obbligato per legge a sostenere viene fatta concorrere con le ordinarie spese di rappresentanza al medesimo plafond fiscale. Superato tale limite, il costo non è deducibile”, osserva il legale.
Secondo Giacobbe, la scelta è discutibile perché “una campagna obbligatoria di gioco responsabile difficilmente può essere considerata, nella sostanza, una normale spesa sostenuta per finalità promozionali o di rappresentanza dell’impresa”. Si tratterebbe, piuttosto, di un costo regolatorio necessario per esercitare l’attività in concessione.
Il secondo intervento riguarda le sponsorizzazioni e i contratti analoghi conclusi con soggetti collegati direttamente o indirettamente agli operatori di gioco e impegnati in attività di informazione o di comparazione di quote e offerte. In presenza delle condizioni previste dal decreto, le relative spese diventano integralmente indeducibili sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’IRAP.
Giacobbe invita però a non confondere gli effetti fiscali della disposizione con le regole sulla pubblicità del gioco: “Questa disposizione ha natura fiscale: non introduce automaticamente un nuovo divieto di pubblicità e non può essere confusa con il divieto previsto dall’articolo 9 del Decreto Dignità”.
“Un’attività informativa eventualmente lecita ai sensi di tale disciplina non diventa per questo illecita: semplicemente, ricorrendo i presupposti della nuova norma, il relativo costo non è fiscalmente deducibile”, precisa il legale nella dichiarazione rilasciata ad AGIMEG.

Resta da comprendere quanto sia esteso il perimetro della misura. Espressioni come “soggetti riconducibili direttamente o indirettamente” e “analoghe tipologie contrattuali”, sostiene Giacobbe, sono “estremamente ampie e non consentono di individuare con sufficiente precisione il perimetro dei soggetti e dei rapporti contrattuali interessati”.
La norma potrebbe quindi coinvolgere le società appartenenti allo stesso gruppo del concessionario, ma anche soggetti legati all’operatore da rapporti di collaborazione e impegnati in attività informative o nella comparazione di piattaforme, quote e offerte.
Il punto più delicato riguarda tuttavia il rapporto tra le nuove misure e le condizioni sulle quali si è svolta la gara per le concessioni online. Il decreto legislativo n. 41 del 2024 riconosce il principio di stabilità delle regole della concessione, anche sotto il profilo fiscale. Prevede inoltre che, durante il periodo di efficacia della concessione, gli obblighi e i diritti del concessionario, compresi il canone e il regime di tassazione delle attività di gioco, non vengano modificati.
“Gli operatori hanno partecipato a una gara, hanno formulato i propri piani economici e hanno sostenuto un rilevante costo per ottenere la concessione facendo affidamento su un quadro normativo nel quale lo stesso legislatore garantiva espressamente la stabilità delle condizioni economiche e fiscali”, sottolinea Giacobbe.
A meno di un anno dal rilascio delle nuove licenze viene invece modificato il trattamento fiscale di alcune spese direttamente collegate alla concessione e, nel caso delle campagne per il gioco responsabile, di costi che lo stesso legislatore impone agli operatori.
“La sequenza appare quindi paradossale: lo Stato impone una spesa, garantisce la stabilità delle condizioni fiscali sulla cui base viene assegnata la concessione e, dopo l’aggiudicazione, modifica il trattamento fiscale di quella stessa spesa”, afferma il legale.
A rendere il quadro ancora più complesso è la decorrenza delle nuove disposizioni. Il decreto stabilisce che si applichino alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, gli effetti partono quindi dal 1° gennaio 2026, nonostante la norma sia stata introdotta soltanto ad agosto.
“Si pone pertanto anche un tema di affidamento e di incidenza della nuova disciplina su costi già sostenuti prima della sua entrata in vigore”, osserva Giacobbe.
La disciplina apre almeno tre questioni giuridiche: la ragionevolezza della qualificazione come spesa di rappresentanza di un costo obbligatorio; la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento rispetto alle condizioni economiche e fiscali della gara; l’applicazione delle nuove regole all’intero periodo d’imposta 2026.
Su quest’ultimo punto, Giacobbe richiama i principi di irretroattività, affidamento e capacità contributiva, anche alla luce degli articoli 3 e 53 della Costituzione e dello Statuto dei diritti del contribuente.
“Non si può valutare questa disposizione come una normale modifica fiscale di carattere generale”, conclude il legale. “Il Governo ha deciso di intervenire con decretazione d’urgenza – strumento che andrebbe usato con moderazione e nei casi di effettiva necessità ed urgenza – su un settore regolato attraverso concessioni appena messe a gara, rispetto alle quali il legislatore aveva espressamente assunto la stabilità delle regole – comprese quelle fiscali – quale elemento di tutela dell’investimento e dell’affidamento del concessionario”.