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Antiriciclaggio, nuove regole per le segnalazioni sospette: dal 1° luglio cambia anche il sistema dei controlli nel gioco

Entrano in vigore le nuove disposizioni dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Da mercoledì 1° luglio entrano in vigore le nuove istruzioni emanate dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), organismo istituito presso la Banca d’Italia, che ridefiniscono le modalità di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo del provvedimento è rafforzare la qualità delle segnalazioni, superando un approccio fondato su automatismi e valorizzando invece il processo di analisi che porta alla valutazione del sospetto. Le nuove disposizioni si applicano a un’ampia platea di soggetti obbligati, tra cui intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori economici e anche prestatori di servizi di gioco.

Secondo quanto evidenziato dalla UIF, particolare attenzione viene riservata non solo alla tempestività e alla completezza delle segnalazioni, ma anche alle procedure interne attraverso cui gli operatori devono individuare le anomalie e motivare l’eventuale invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).

Il provvedimento disciplina inoltre gli aspetti organizzativi, distinguendo gli obblighi previsti per i soggetti sottoposti a vigilanza da quelli destinati agli operatori non vigilati. Per questi ultimi vengono definite le modalità di individuazione del referente interno e della procedura da seguire nella gestione delle segnalazioni.

Le nuove istruzioni regolano anche gli aspetti operativi relativi alla registrazione sul portale Infostat-UIF e alla compilazione delle SOS, procedure che interessano tutti i soggetti obbligati.

L’aggiornamento è stato elaborato dalla UIF in collaborazione con Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità di vigilanza e organismi di autoregolamentazione, anche sulla base delle osservazioni raccolte durante la consultazione pubblica.

Tra i destinatari delle nuove disposizioni figurano espressamente anche gli operatori del gioco pubblico, chiamati, come gli altri soggetti obbligati, a rafforzare i propri sistemi di controllo e valutazione nell’ambito della normativa antiriciclaggio.

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Giochi online, ADM: bonus sì, promozioni no

I bonus possono essere comunicati ai clienti solo con finalità informative e senza contenuti promozionali

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta per fornire ai concessionari del gioco a distanza alcuni chiarimenti sull’utilizzo dei bonus e sulle modalità con cui tali offerte possono essere presentate sui siti internet degli operatori.

Nella comunicazione inviata al comparto, l’Agenzia ribadisce la necessità di distinguere tra bonus e promozioni, precisando che le due fattispecie non possono essere considerate equivalenti e che la loro disciplina deve essere interpretata nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida dell’Agcom.

ADM evidenzia inoltre che le comunicazioni relative ai bonus non rientrano nel divieto di pubblicità previsto per il gioco con vincita in denaro, purché abbiano esclusivamente carattere informativo. Nel documento viene infatti specificato che “non rientrano nel divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, ivi compresi i bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale”.

L’Agenzia richiama infine i concessionari ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e agli eventuali futuri provvedimenti adottati dall’Autorità stessa, sottolineando che, trattandosi di un organismo indipendente che risponde al Parlamento, ADM non può intervenire sulle relative decisioni.

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La mappa delle scommesse sportive in Italia

Quasi 9.800 diritti attivi, tra agenzie e corner. In Campania un punto su quattro

Con l’avvicinarsi del riordino del gioco fisico e della conseguente gara per l’assegnazione dei nuovi diritti sulle scommesse sportive, emerge un quadro estremamente chiaro sulla struttura attuale del mercato italiano. Una fotografia dettagliata arriva dall’elaborazione realizzata da Agimeg sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che analizza distribuzione territoriale, peso dei brand e concentrazione per gruppi industriali.

Secondo l’analisi di Agimeg, in Italia risultano attualmente 9.773 punti scommesse attivi, suddivisi in 5.659 agenzie e 4.114 corner. Un numero che rappresenta la base di partenza della prossima gara, nella quale verranno messi all’asta 10.000 diritti, assegnati a blocchi e senza distinzione tra agenzie e corner.

La mappa territoriale: Campania in testa, cinque regioni valgono due terzi del totale

Dal punto di vista geografico, il mercato appare fortemente concentrato. A guidare la classifica è la Campania, che si conferma la regione con la maggiore presenza di punti scommesse. Qui operano oltre 1.400 agenzie e 744 corner, per un totale di 2.147 punti, pari a circa il 22% dei diritti complessivi. In pratica, quasi un punto scommesse su quattro in Italia è localizzato in Campania.

Al secondo posto si colloca la Lombardia, ma con un distacco significativo. La regione conta 1.321 punti complessivi, frutto di 550 agenzie e 771 corner, che rappresentano il 13,5% del totale nazionale, come emerge dall’elaborazione Agimeg su dati ADM. Sul terzo gradino del podio si trova la Sicilia, con 744 agenzie e 366 corner, per una quota pari all’11,4% dei punti scommesse italiani.

Seguono Puglia e Lazio, entrambe con una presenza a doppia cifra percentuale. In Puglia si concentra il 10,1% dei diritti, mentre il Lazio si distingue per un numero più elevato di agenzie (633) ma un numero inferiore di corner (326). Complessivamente, le prime cinque regioni raccolgono circa il 67% dell’intera rete nazionale, ovvero due terzi dei punti scommesse presenti sul territorio.

All’estremo opposto, l’analisi Agimeg segnala quattro regioni con meno di 100 punti complessivi: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Molise. Per la Valle d’Aosta, al momento della rilevazione ADM, non risultano disponibili dati ufficiali.

La classifica dei brand: GBO oltre il 30%, cinque operatori all’87% del mercato

Accanto alla dimensione territoriale, l’elaborazione Agimeg mette in evidenza una forte concentrazione anche sul piano dei brand. A guidare il mercato è Goldbet Better Organization Italy (GBO Italy), che conta quasi 3.000 punti tra agenzie e corner e detiene oltre il 30% dei diritti attivi. Un dato che rende GBO il brand leader assoluto nel panorama delle scommesse sportive in Italia.

Alle sue spalle si collocano due marchi del gruppo Flutter. Snaitech dispone di 1.940 diritti, mentre Sisal segue con 1.534 punti. In quarta posizione si trova Eurobet, con 1.050 punti scommesse, mentre al quinto posto figura Planetwin365, brand del Gruppo Lottomatica, che supera la soglia dei 1.000 diritti.

Questi cinque brand concentrano da soli circa l’87% dell’intero mercato, lasciando agli altri operatori una quota residuale.

Il peso dei gruppi: Lottomatica oltre il 40%, Flutter al 35%

Se si guarda invece alla suddivisione per gruppi industriali, il quadro appare ancora più concentrato. Secondo i dati ADM elaborati da Agimeg, il Gruppo Lottomatica detiene circa 4.000 diritti complessivi, tra agenzie e corner, pari a oltre il 40% dei punti scommesse presenti in Italia.

Subito dietro si colloca il Gruppo Flutter, con 3.474 diritti attivi e una quota di mercato del 35,5%. Insieme, Lottomatica e Flutter controllano oltre tre quarti dell’intera rete nazionale, un dato che spiega l’attenzione con cui entrambi i gruppi guardano alla prossima gara, pur nei limiti di partecipazione previsti dal bando.

Più distaccata la terza posizione, occupata da Eurobet, che concentra il 10,7% dei diritti, mentre al quarto posto figura il Gruppo Novomatic. Secondo quanto raccolto da Agimeg, Novomatic punterebbe a rafforzare in modo significativo la propria presenza nella fase di rinnovo delle concessioni.

Tra le variabili più interessanti della gara, infine, spicca la possibile partecipazione di Stanleybet. Secondo rumors raccolti da Agimeg, il gruppo potrebbe prendere parte per la prima volta a una gara di questo tipo, rappresentando una delle principali incognite e un potenziale outsider capace di incidere sull’assetto finale dei diritti.

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Totem e pc nei locali pubblici: ADM ribadisce il divieto dopo la sentenza della Consulta

La Direzione Giochi di ADM ha diffuso una circolare agli uffici territoriali e ai reparti antifrode per rafforzare l’attività di controllo

La Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato una circolare agli uffici territoriali dell’agenzia, alla Direzione legale e contenzioso e alla Direzione antifrode, avente come oggetto l’attività di controllo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025.

Ricordiamo che questa sentenza aveva dichiarato illegittima la norma sul divieto di utilizzo dei pc nei locali pubblici per il gioco online. ADM è quindi intervenuta sulla questione ribadendo che: “rimane invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinati in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati”. In pratica totem e pc non devono essere bloccati su piattaforme di gioco.

Ecco la circolare integrale

Con sentenza n. 104 del 20251 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 158/2012 (convertito in Legge n. 189/2012), che vieta la messa a disposizione, presso pubblici esercizi, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;
  • dell’articolo 1, comma 923, primo periodo, della Legge 208/2015, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa fissa di euro 20.000 per la violazione del suddetto divieto.

In disparte le valutazioni relative a contrasti con articoli della Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte ha rilevato che la disciplina censurata, pur essendo orientata a uno scopo legittimo e rilevante, quale la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, risultava strutturata in modo sproporzionato e privo del necessario equilibrio.

Detta disciplina, secondo la Consulta, comprendeva, infatti, una pluralità di condotte tra loro eterogenee, trattate indistintamente come ugualmente illecite, senza una distinta valutazione della diversa gravità concreta di ciascuna violazione. Mancava, in tal senso, una modulazione normativa capace di graduare l’intervento sanzionatorio – già individuato in misura fissa – in base all’effettiva offensività della condotta.

La Corte ha ritenuto che il divieto previsto dalla norma fosse eccessivamente ampio e indifferenziato, senza un adeguato bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di iniziativa economica.

Inoltre, ha rilevato che la misura, pur perseguendo un fine legittimo, risulta sproporzionata rispetto all’obiettivo, anche alla luce della giurisprudenza europea.

La sanzione prevista dalla legge di stabilità per il 2016, in via consequenziale in quanto ancorata a una disposizione dichiarata incostituzionale, viene pertanto anch’essa espunta.

La sentenza incide sull’attività di controllo attuata che si basa peculiarmente sulle circolari dell’Agenzia n. 152148/RU dell’11 ottobre 2019 e n. 213799/RU del 19 maggio 2022 (circolare n. 18/2022).

L’analisi della sentenza conferma, comunque, la necessità di tutela dei giocatori e della loro salute contestualmente a quella degli operatori che, attraverso l’aggiudicazione di concessioni, attivamente partecipano alle iniziative economiche nel settore dei giochi.

Ne consegue, a parere della scrivente Direzione, che le attività degli Uffici dell’Agenzia debbano continuare a svolgersi a tutela dei predetti principi atteso che resta invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinate in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati.

In particolare, pare necessario contrastare la diffusione di fenomeni di intermediazione o di gioco d’azzardo previsti e puniti da specifica normativa (Legge n. 401/1989) e dal Codice penale (articolo 718 e seguenti). Si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che la presenza di gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (a titolo meramente esemplificativo, la presenza di una stampante, di palinsesti, di schermi rivolti verso l’utenza con la doppia tastiera di comando o con la tastiera rivolta verso l’esercente, la presenza di ricevute di gioco) consente di ipotizzare l’intermediazione nella raccolta di gioco.

Si ricorda che la convenzione di concessione per la raccolta del gioco a distanza, inoltre, vieta espressamente ai concessionari di raccogliere gioco presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. Tale divieto, che può comportare anche la decadenza dalla concessione, è confermato e anzi rafforzato anche nello schema di convenzione di concessione per le quali è in corso la procedura di affidamento.

Ne consegue che codesti Uffici avranno cura di informare l’Ufficio gioco a distanza e scommesse nel caso emergano in sede di controllo delle violazioni alla Convenzione di concessione stipulata dai concessionari con l’Agenzia.

Assumerà fondamentale interesse, ancor di più rispetto al passato, procedere alla piena ricostruzione di ogni singola attività di controllo, riportare nella fase di verbalizzazione delle attività le modalità di utilizzo diretto e contestuale di apparecchiature – a pagamento o meno – che mettano in condizione l’utente di collegarsi a siti di operatori non concessionari. Tali modalità debbono essere comprovate dall’immediato riscontro da parte del personale operante che accerta la effettuazione di giocate da parte di almeno un avventore.

Ne consegue, ovviamente, una notizia di reato da trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente attraverso apposito portale (Sistema Informativo della Cognizione Penale) ipotizzando i reati sopra menzionati.

Il personale operante, sulla base di quanto riscontrato, fornisce, altresì, ogni informazione in ordine alla eventuale insussistenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza in caso di accertata raccolta di gioco attraverso un canale che, pur essendo telematico, si svolge presso un esercizio di rete fisica.

In caso di controlli nei quali non siano stati riscontrati avventori intenti all’utilizzo delle apparecchiature, e non siano state assunte le relative generalità, ma risultino già avviati i procedimenti sanzionatori, si suggerisce, d’intesa con la Direzione legale e contenzioso, di procedere, in caso di applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 923, L. n. 208/2015 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012, come di seguito esposto:

  • per i procedimenti in ordine ai quali non risulta ancora notificato l’atto di contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981, provvedere con determina interna motivata di archiviazione del In caso di avvenuta redazione di verbali in contraddittorio con il trasgressore, comunicare al trasgressore l’avvenuta archiviazione del procedimento;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta notificato atto di contestazione ex 14 L. n. 689/1981 a non ancora emessa ordinanza ex art. 18 L. n. 689/1981, provvedere con ordinanza di archiviazione ex art. 18 L. n. 689/1981, da notificare al trasgressore;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981, con importi non versati dal trasgressore e non ancora iscritti a ruolo, e non sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza-ingiunzione2, provvedere con annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da comunicare al trasgressore;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981, con importi iscritti a ruolo ma non ancora versati né con rateizzazione in corso (indipendentemente dalla notifica o meno di cartella esattoriale o avviso di intimazione, purché non siano stati avviati dall’agente della riscossione atti esecutivi – cioè pignoramenti, sequestri, ecc.), e non sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza- ingiunzione, provvedere con annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da comunicare al trasgressore ed effettuare lo sgravio dal ruolo;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981 divenuta definitiva, con importi integralmente versati o con rateizzazione in corso (anche se a seguito di riscossione coattiva) o sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza-ingiunzione, nulla a provvedere in quanto trattasi di rapporti esauriti sui quali la perdita di efficacia ex tunc della norma sanzionatoria non è idonea ad incidere.
  • nei casi sub 3 e sub 4, se risulta pendente contenzioso sull’ordinanza-ingiunzione:
    1. contenziosi pendenti in primo, secondo grado, fino all’udienza di decisione: il provvedimento di annullamento d’ufficio va depositato in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
    2. contenziosi pendenti in Cassazione: anticipare all’Avvocatura Generale dello Stato l’intenzione di annullare d’ufficio l’ordinanza-ingiunzione e seguire le indicazioni dell’Avvocatura;
    3. contenziosi con sentenza sfavorevole all’Ufficio in primo o secondo grado (quindi con annullamento da parte del giudice dell’ordinanza-ingiunzione): non impugnare ma prestare acquiescenza alla sentenza sfavorevole adottando apposita determina interna motivata da tenere agli atti.
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Gioco online, ADM definisce le regole per la cessazione delle concessioni in proroga e il passaggio al nuovo sistema

Tempistiche chiare, regole stringenti e garanzie a tutela degli utenti

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha delineato le modalità operative per la chiusura delle concessioni di gioco online attualmente in proroga e per il subentro dei nuovi titolari selezionati con la procedura di gara avviata il 18 dicembre 2024, che si concluderà entro il 17 settembre 2025.

Proroga tecnica fino a settembre 2025

Fino al termine della procedura, resterà in vigore una proroga tecnica che garantirà la continuità operativa nella raccolta del gioco a distanza, nei flussi erariali e nella gestione dei conti di gioco degli utenti. La proroga consente di evitare disservizi durante il periodo di transizione al nuovo sistema concessorio, introdotto dal Decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024.

Obblighi per i concessionari in uscita

I concessionari che non hanno partecipato alla gara dovranno comunicare a ADM, entro il 1° luglio 2025, eventuali modifiche relative a conti correnti, strumenti di pagamento e wallet collegati alle giacenze degli utenti.

A partire dall’8 luglio 2025, ogni martedì, questi operatori saranno tenuti a trasmettere l’elenco aggiornato dei saldi e delle movimentazioni dei conti di gioco. Dal 17 agosto 2025 scatterà l’obbligo di:

  • Interrompere ogni attività di raccolta
  • Bloccare le nuove iscrizioni
  • Avviare la chiusura dei conti
  • Informare gli utenti sulle modalità di rimborso o recesso

Le somme non prelevate saranno considerate fondi dormienti e dovranno essere versate all’erario entro due mesi dalla cessazione della concessione.

Migrazione dei conti

Un punto centrale della circolare riguarda la possibile migrazione massiva dei conti gioco dai vecchi ai nuovi concessionari. Questo passaggio sarà ammesso solo se:

  • Il concessionario uscente non ha pendenze fiscali
  • L’utente ha espresso esplicito consenso

L’autorizzazione di ADM sarà in ogni caso necessaria per procedere con la migrazione.

Continuità aziendale, RTI e nuovi assetti

Il documento prevede regole specifiche anche per le situazioni di:

  • Continuità aziendale
  • RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese)
  • Società subentranti con assetto giuridico differente

In ogni caso, l’obiettivo resta quello di assicurare una transizione ordinata, tracciabile e trasparente, a tutela del consumatore e del sistema.

Fideiussioni e obblighi post-concessione

Le fideiussioni presentate dai concessionari in scadenza resteranno vincolate fino a quando ADM non verificherà l’assenza di debiti verso l’erario o verso gli utenti, incluse eventuali scommesse antepost ancora attive.

In presenza di anomalie o irregolarità, l’Agenzia si riserva il diritto di escutere la garanzia e avviare azioni di recupero per danni ulteriori.

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Divieto di totem e pc per il gioco online nei locali pubblici: la questione in Corte Costituzionale

Sollevate questioni di costituzionalità su “normativa Balduzzi”

Si è svolta questa mattina, davanti alla Corte Costituzionale l’udienza pubblica relativa all’esame di legittimità dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 dello stesso anno), la cosiddetta “normativa Balduzzi”. Il provvedimento vieta l’installazione, all’interno di qualsiasi esercizio pubblico, di dispositivi collegati alla rete internet che possano consentire l’accesso a piattaforme di gioco online, sia legali che prive di autorizzazione.

A essere oggetto di valutazione da parte della Consulta è anche l’articolo 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che prevede una sanzione amministrativa di 20.000 euro per chi viola tale divieto.

Il procedimento nasce da due ordinanze distinte: una emessa dal Tribunale di Viterbo il 17 luglio 2024, e l’altra dalla Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024. In entrambi i casi, l’avvocato Marco Ripamonti, legale difensore della parte sanzionata, ha sollevato dubbi di costituzionalità. In particolare, si contesta sia l’entità della sanzione sia la legittimità dell’intero impianto normativo, ritenuto generico e potenzialmente lesivo di diritti fondamentali.

Durante l’udienza, i giudici costituzionali hanno richiamato i diversi profili critici della disposizione, tra cui la possibile violazione dell’articolo 3 della Costituzione, a causa del carattere assoluto del divieto, che non distingue tra apparecchi dedicati esclusivamente al gioco e dispositivi con accesso a internet per usi generici. È stata inoltre sollevata la questione di indeterminatezza della norma (art. 25 Cost.), di lesione della libertà d’impresa (artt. 41 e 42 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 117 Cost.).

Secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto preliminarmente l’inammissibilità delle questioni, la norma si applica solo quando è dimostrabile un uso concreto degli apparecchi per finalità di gioco. Tuttavia, l’avv. Ripamonti ha evidenziato come tale interpretazione restrittiva non sia esplicitamente prevista dal testo legislativo, che invece appare “troppo ampio e sfumato”.

«Come può un esercente controllare ogni accesso a internet da parte dei clienti? – ha dichiarato Ripamonti – Se non ci sono strumenti giuridici per imporre filtri o sistemi di blocco, la responsabilità che grava sull’esercente è sproporzionata». Il legale ha anche sottolineato che la normativa «non distingue tra chi favorisce attivamente l’accesso a siti di gioco e chi, al contrario, non è in grado di impedirlo».

Altro punto critico: la reale efficacia della norma nel tutelare la salute pubblica, obiettivo dichiarato dal legislatore. «Il gioco online – ha ricordato Ripamonti – è accessibile da qualsiasi dispositivo privato. Il divieto non impedisce né scoraggia la pratica, ma finisce solo per colpire chi gestisce un esercizio pubblico senza una reale responsabilità».

Secondo la proposta del legale, la norma andrebbe reinterpretata in modo tale da punire solo l’effettiva condotta attiva dell’esercente che favorisca consapevolmente il gioco illecito, ad esempio fornendo credenziali di accesso o installando appositamente apparecchi con questo scopo.

L’avvocatura dello Stato, nel suo intervento finale, ha invece ribadito che la normativa ha come obiettivo quello di contrastare il gioco non controllato e che la sua applicazione è conforme anche alla giurisprudenza penale, dove si richiede l’esistenza di una vera organizzazione per configurare l’esercizio abusivo del gioco. «La semplice presenza di un computer non è sufficiente a integrare il divieto previsto dal decreto Balduzzi», ha concluso.

“La Corte Costituzionale si è mostrata molto attenta e disponibile all’ascolto. A mio avviso gli argomenti dei giudici erano fondati e ammissibili e rilevanti. Abbiamo scritto molto, ma abbiamo potuto anche esporre tutto ciò che si riferisce alle questioni di costituzionalità sollevate, quindi a questo punto non resta che attendere con fiducia e pazienza l’esito”. E’ quanto ha dichiarato l’avv. Marco Ripamonti al termine dell’udienza.

“Nella giornata odierna – ha continuato Ripamonti – era stata anche fissata l’udienza al Tar Lazio per la discussione del ricorso contro il bando per il gioco online. Erano presenti i colleghi del collegio difensivo, sui quali ho potuto fare affidamento. Certamente mi è dispiaciuto non poter essere presente in quella sede, ma anche la questione odierna meritava la mia presenza”.

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Ippica, pubblicato il Decreto Sovvenzioni. La Pietra: (sottosegr. Masaf): “Provvedimento storico che cambierà in maniera radicale l’ippica italiana”

Ecco come cambia il rapporto tra il Masaf e le società di gestione degli ippodromi

“E’ un’ulteriore accelerazione al processo di riforma dell’ippica, un provvedimento per certi versi epocale e innovativo che cambia e rivoluziona il rapporto tra il Ministero e le Società che gestiscono gli oltre 35 ippodromi nazionali. Abbiamo iniziato con la Classificazione degli ippodromi italiani attesa ormai da anni, poi abbiano nominato la Commissione di qualità introducendo a partire da quest’anno (per la determinazione della graduatoria del 2026) il concetto di qualità. Un aspetto che diventa fondamentale. Ora abbiamo anche il Decreto che stabilisce le linee di indirizzo e i parametri con i quali verranno assegnate le sovvenzioni”.

Con queste parole il Sottosegretario del Masaf Patrizio Giacomo La Pietra ha introdotto il nuovo “Decreto Sovvenzioni”, pubblicato proprio in queste ore che pone fine a un’attesa anche spasmodica da parte delle Società di corse, ovviamente in attese di definire le proprie strategie.

I circa 44 milioni di euro destinati dai vari capitoli alla sovvenzione degli ippodromi italiani sono divisi in due categorie fondamentali. Da una parte la sovvenzione vera e propria (37 milioni) da una parte quella legata agli investimenti (i restanti 7 milioni)

“Abbiamo lavorato sul nuovo rapporto con gli ippodromi pensando soprattutto al futuro – ha affermato il Sottosegretario – Il fondo di investimenti sostituisce quella voce pari 4 % che era già presente nei precedenti accordi contrattuali con gli ippodromi, ma che raramente veniva utilizzata per gli scopi per i quali era stata istituita. Oggi noi destiniamo circa il 15% del totale disponibile per la sovvenzione degli ippodromi, all’investimento strutturale, ma attenzione che si tratta di un contributo potrà andare a coprire fino ad un massimo dell’80% della spesa effettuata.

Non si tratterà di soldi spesi tanto per…, ma che devono far parte di un progetto nel quale deve credere anche la società di corse che dovrà a sua volta investire il restante 20% del totale. Potrà riguardare interventi strutturali, Tribune, Scuderie, Piste etc,. ma anche ammodernamento tecnologico. Diciamo che deve passare il concetto che il rapporto Società di corse/Ministero non si traduce più nell’assegnazione di un “reddito di cittadinanza Ippico e che, trattandosi di soldi pubblici, tutte le spese dovranno essere rendicontate.

Ma come verranno distribuiti nel dettaglio i restanti 37 milioni? Al Masaf si è  lavorato a lungo nei mesi scorsi, anche accogliendo alcuni suggerimenti proprio delle società di corse, su come impostare il nuovo rapporto contrattuale. Bene oggi possiamo dire che il piano è abbastanza articolato, ma che offre un buon punto di partenza.

In pratica, al di là del fondo investimenti, sono state individuate altre quattro voci a ciascuna delle quali è stata assegnata una percentuale di valore economico. Nel dettaglio:

1)    Costo Giornata di Corse
2)    Distribuzione in base alla Classificazione
3)    Premialità
4)    Attività Istituzionale

COSTO GIORNATA DI CORSE – è in fondo la vera novità di questo schema di sovvenzione. E’ stato infatti determinato un costo fisso, per ciascun ippodromo, relativo alla giornata di corse con le opportune differenzazioni se feriale/festivo, se diurna/notturna se giornata di Gran Premio etc. La media dovrebbe aggirarsi attorno a qualcosa meno di ventimila euro a giornata, con le opportune varianze e quindi l’importo totale andrà a coprire circa il 55/60% del disponibile.

In questa maniera vengono a cadere da un lato il concetto di stagionalità, dall’altro si frena quel fenomeno per il quale alcuni ippodromi, anche in un passato recente, preferivano fare qualche giornata in meno per risparmiare sui costi potendo contare emolumenti fissi. Ora anche l’eventuale trasferimento di giornate da un ippodromo all’altro per causa di forza maggiore, essendo queste retribuite, sarà più semplice. Da notare che negli allegati sono precisati le voci massime per ogni singola voce compresa quella per il compenso agli amministratori cui viene assegnato un tetto.

DISTRIBUZIONE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE – Su quello che rimane a disposizione, una volta detratti i 7 milioni del fondo investimenti e il costo delle giornate, si applicherà per un minimo del 35 e un massimo del 45% l’assegnazione in base alla classifica che scaturisce dalla classificazione.

Il Masaf ha identificato quattro categorie in cui suddividere gli ippodromi: “Strategici, Nazionali, Regionali e Promozionali.” Tutti riceveranno una percentuale ovviamente decrescente in base alla posizione occupata in classifica che, come è stato più volte detto, potrà cambiare di anno in anno in base alla valutazione della “qualità”.

PREMIALITA’ – Proprio in base al discorso della classifica “dinamica” c’è un ulteriore parametro che vale tra il 45 e il 55% della quota residua di cui sopra e va a premiare la posizione nella classificazione, ma sarà riservato solamente a due categorie di ippodromi: gli Strategici e i Nazionali. La divisione prevede che siano tre gli ippodromi strategici per ciascuna specialità (trotto e galoppo), mentre i Nazionali saranno nove per il trotto e cinque per il galoppo.

Gli altri rimarranno fuori da questa fetta di sovvenzione, ma potranno accedervi negli anni successivi, qualora scalino posizioni in classifica. Attenzione agli ippodromi “plurispecialità”:  potranno mantenere una sola delle graduatorie. Prendiamo l’esempio di Milano che per la classificazione sarebbe strategico sia al galoppo che al trotto (rispettivamente primo e secondo). Manterrebbe lo status di strategico per il galoppo mentre retrocederebbe a Nazionale per il trotto liberando così un posto tra gli strategici che dovranno essere comunque sei ippodromi differenti.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE – Discorso a parte merita Roma Capannelle: nei disegni del Masaf c’è l’obiettivo di farne l’ippodromo “della Capitale” e quindi il punto di riferimento dell’ippica nazionale ovviamente non con l’attuale gestione che è di fatto una “custodia”, ma soprattutto in un disegno futuribile. Per questo nello schema del Decreto è prevista una voce, appunto Attività Istituzionale e Promozionale, che vale dal 2 al 20% (sempre della quota residua detratti Investimenti e Costo giornate) e che oltre all’ippodromo della Capitale sarà attribuito in base alle Attività Promozionali e Istituzionali effettuate dalle varie società (es. Palio delle Regioni?).

“Questa è una voce che guarda al futuro – ha chiosato il Sottosegretario – è evidente che vogliamo che Roma diventi l’ippodromo di riferimento dell’attività ippica nazionale, ma chiaramente questo è un incentivo per quelle società che volessero partecipare al bando di gestione che sarà emanato da Roma Capitale. Per accedere a questa parte della Sovvenzione in ogni caso l’ippodromo di Roma dovrà comunque aver acquisito una classificazione da ippodromo strategico.”

Il livello di classificazione per l’anno successivo dovrà essere definito entro il mese di ottobre di modo da predisporre calendario e ripartizione delle giornate entro la fine dell’anno. Ciò consentirà anche una maggior celerità nella stipula dei contratti per l’anno successivo.

A tale scopo il Sottosegretario La Pietra e il Dott. Chiodi hanno illustrato un’altra novità presente nel Decreto: “Abbiamo previsto anche la possibilità di stipulare contratti pluriennali. Questo potrebbe consentire di evitare quel periodo di “vacatio” classico dei primi mesi dell’anno. In ogni caso gli ippodromi che vorranno accedervi dovranno ovviamente dimostrare il possesso della titolarità dell’impianto per il periodo indicato e comunque ci sarà una clausola di salvaguardia che consenta di rimodulare gli importi economici in caso di variazioni del “disponibile” derivante dalla Legge di Bilancio.

Emanate le linee guida e i parametri, manca ora il Decreto del Direttore Generale che stabilirà con precisione i conteggi (anche se gli interessati a spanne possono già farsi un’idea). Questione di pochi giorni.

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Normativa

Turchi (Dirigente ADM Ufficio Controlli Giochi): “Agenzia ogni giorno in prima linea per individuare e bloccare i siti di gioco non autorizzati”

Con una specifica procedura si interviene per inibire le proposte di gioco online illegali

Come riconoscere un sito illegale di scommesse e quali sono i rischi? L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lavora ogni giorno per individuare e bloccare i siti non autorizzati, proteggendo i cittadini da truffe e pericoli.

“I giocatori italiani che giocano sui siti illegali di scommesse non hanno sicuramente tutte quelle garanzie che potrebbero trovare sui siti dei concessionari autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: ovviamente tutto quello che è relativo al pagamento, alla gestione dei flussi di gioco. Ricordiamo poi, non da ultimo, che chi gioca su siti illegali commette un reato che è previsto e punito dall’articolo 4 comma 3 della legge 401 del 1989”. E’ quanto ha spiegato in un’intervista Luca Turchi, Dirigente ADM dell’Ufficio Controlli Giochi.

“L’attività di ADM per bloccare questi siti è un procedimento abbastanza complesso che parte dall’analisi della rete internet che viene effettuata da funzionari dell’Ufficio Controlli Giochi, unitamente anche al personale di Sogei. Dopo questa attività istruttoria, la possibile lista passa a un altro funzionario che effettua un ulteriore check di controllo. Infine facciamo un passaggio presso l’Ufficio Gioco a distanza per verificare che quei siti non siano collegabili a concessionari italiani. Infine nasce il provvedimento che viene pubblicato sulle pagine internet del sito dell’Agenzia e viene diffusa agli Internet Service Provider perchè procedano entro 15 giorni di tempo all’inibizione dei siti. Tutto il procedimento descritto ha una sua base giuridica. Questa base giuridica viene data dall’articolo 102 del decreto legge 104 del 2020″, ha sottolineato.

“Quando il giocatore va sulla rete Internet può trovare sicuramente siti che non sono riconducibili ai concessionari dello Stato e siti che sono riconducibili ai concessionari. Come riconoscerli? Innanzitutto il sito del concessionario ha il logo dell’Agenzia, riporta il numero della concessione, riporta anche delle indicazioni, ad esempio a tutela dei minori, quindi prevede l’impossibilità di giocare da parte dei minori. Tutte iniziative e informazioni che non possiamo trovare probabilmente nei siti illegali. Comunque il giocatore se vuole avere la certezza che si trova di fronte a un sito legale di un concessionario può andare alla pagina internet del sito istituzionale dell’Agenzia dove nell’apposita sezione del portale può trovare l’elenco di tutti i concessionari e dei relativi siti internet collegati”, ha concluso.

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Normativa

Pedrizzi: “Riforma del gioco fisico una svolta storica sotto tutti i punti di vista”

Il settore, se incardinato su trasparenza, educazione al gioco e regole ferree sulla tutela della categorie fragili, è una fonte importante di occupazione e reddito per lo Stato

“È imminente, secondo indiscrezioni, la presentazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli alla Conferenza unificata Stato-Regioni della nuova proposta di riordino complessivo del gioco fisico, settore delicato e nevralgico della nostra economia e da sempre minacciato dagli interessi del crimine organizzato e dei professionisti del riciclaggio. Ancora una volta i vertici dell’Agenzia ci riprovano a contribuire in maniera determinante a varare una riforma che sarebbe veramente storica. Mai come in questa occasione va registrata infatti la consapevolezza di voler raggiungere un obbiettivo perseguito da decenni e che nessun governo e nessuna gestione dell’Agenzia c’erano mai riusciti”.

La riforma del settore, se arrivasse  all’approvazione, sarebbe una svolta storica sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi tempi le posizioni tra Stato e Regioni si sono abbastanza avvicinate, ma restano ancora da definire gli annosi problemi delle distanze e della quantità di apparecchi da distribuire sul territorio”, spiega Riccardo Pedrizzi, già presidente della Commissione Finanze del Senato, invitato come esperto a partecipare ai tavoli di consultazione dell’Adm e promotore della Indagine Conoscitiva della Commissione Finanze e Tesoro del Senato che nella legislatura 2001 – 2006 pose basi per un riordino complessivo dei giochi.

Nel 2024, il volume totale delle giocate (attenzione: giocate non spese perché la gran parte torna al giocatore) in Italia ha raggiunto i 167 miliardi di euro. Le entrate dello Stato derivanti dalle attività di gioco legale, nel 2024, sono state valutate in oltre 11 miliardi di euro.

Il settore, se incardinato su trasparenza, educazione al gioco e regole ferree sulla tutela della categorie fragili, è una fonte importante di occupazione e reddito per lo Stato. Rimandare ancora la riforma del gioco fisico rischierebbe di far subire al settore la sorte del settore dei balneari per il quale l’Europa è dovuta intervenire per infrazione ed inadempienza. Occorre perciò un colpo d’ala ed un salto di livello decisionale, cioè passare dai Tavoli tecnici a quello politico. Solo la politica infatti può decidere e chiudere su temi ‘sensibili’ come quello delle distanze e del numero di apparecchi, per i quali oltretutto vanno presi in considerazione le più recenti acquisizioni di tipo scientifico (Censis, LUISS, Università Roma Tre, Eurispess, CGIA di Mestre ecc. ecc.), di altri istituti di eccellenza (Istituto Superiore di Sanità, Corte dei Conti ecc. ecc.) e degli esponenti politici più esperti del settore”.

Pedrizzi si augura un’intesa bipartisan, ma se ciò non fosse possibile, bisogna partire dalle regioni amministrate dal centrodestra. “Si assumano le responsabilità i loro governatori per arrivare ad un testo concordato così come previsto dalla Delega fiscale approvata a larghissima maggioranza dal governo del Destra-Centro. Sapendo bene che in questa direzione si sono mossi anche governatori della Sinistra come Emiliano in Puglia e De Luca in Campania. E si parta proprio dalle “illuminanti” proposte che arriveranno – presumibilmente – dall’ADM – continua Pedrizzi.

E in particolare bisognerà:

a) passare dalle distanze fisiche (la metratura) a quelle giuridiche (quanto più ci saranno regole restrittive rispettate per l’esercizio della concessione tanto più si potranno allentare i vincoli geografici).

b) assicurare consistenti partecipazioni al gettito degli enti locali come era stato già previsto dalla Conferenza Unificata del 2017”. (cfr. i documenti votati pressoché all’unanimità al termine sia della Indagine Conoscitiva, presidente il sottoscritto, sia la Commissione d’inchiesta sui giochi, Presidente il Sen. Mauro Maria Marino), sostiene il già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro.

“Infine la filosofia complessiva a cui dovrà ispirarsi il riordino del gioco dovrà essere indirizzata alla riduzione infine delle normative di tipo localistico per dare spazio sempre più a quella nazionale, alla quale devono conformarsi i concessionari dei giochi che sono di natura statali. L’introduzione della riforma dei giochi fisici rappresenta un passo fondamentale per tutelare il giocatore consumatore, per contrastare la dipendenza patologica delle fasce più fragili della popolazione, per combattere il dilagante fenomeno del gioco d’azzardo illegale ed il riciclaggio di denaro sporco in Italia, non ultimo per assicurare un adeguato gettito allo Stato”, continua Pedrizzi.

In conclusione il riordino del gioco pubblico legale previsto dal Decreto legislativo 41/24 rappresenta un’occasione storica per definire un quadro normativo stabile e moderno dell’intero settore, per assicurare legalità, sicurezza e competitività, trovando un giusto equilibrio tra tutela della salute del giocatore consumatore, il contrasto alla criminalità, la promozione di un mercato libero e regolamentato e, non ultimo, un adeguato gettito erariale”, conclude Pedrizzi.

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Normativa

Corte di Giustizia UE: proroghe onerose Bingo incompatibili con le normative europee

Avv. Giacobbe: “Pienamente accolte le nostre richieste e ora il Governo dia stabilità al settore”

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza sulle proroghe onerose delle concessioni per il gioco del bingo in Italia, accogliendo le questioni sollevate dagli operatori. Il verdetto ha dichiarato incompatibili con il diritto UE alcune disposizioni italiane in vigore dal 2013, che hanno prorogato le concessioni scadute imponendo un canone mensile crescente, senza possibilità di rinegoziazione.

I giudici europei hanno stabilito che la direttiva 2014/23/UE si applica alle concessioni originariamente aggiudicate nel 2000, poiché le modifiche introdotte – proroga della durata e obbligo di un canone fisso, passato da 2.800 a 7.500 euro – alterano sostanzialmente i termini iniziali, richiedendo una nuova gara ai sensi dell’articolo 43.

La Corte ha successivamente bocciato il canone, uniforme per tutti gli operatori indipendentemente dalla loro situazione economica e condizione per partecipare a una futura gara mai bandita, giudicandolo lesivo della concorrenza e sproporzionato. Inoltre, ha riconosciuto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) deve poter esercitare un potere discrezionale per adeguare le concessioni a eventi imprevedibili come la pandemia di COVID-19, rigettando l’interpretazione italiana che lo preclude.

Il pronunciamento quindi obbliga l’Italia a ripensare il sistema transitorio, offrendo agli operatori del Bingo un’arma per chiedere condizioni più eque.

L’avvocato Luca Giacobbe ha commentato così la sentenza: “Pienamente accolte tutte le nostre richieste. La Corte ha da un lato ritenuto applicabile la direttiva del 2014/23 sui contratti di concessione (nonostante il rapporto concessorio fosse sorto antecedentemente) e quindi ha ritenuto illegittime le proroghe unilaterali non previste originariamente dalla concessione e l’onerosità delle stesse in quanto non compatibili con i principi della direttiva. Un risultato storico per i concessionari del bingo ma che vale anche per l’intero settore del gioco: le proroghe onerose non sono legittime, è ora che il Governo e il legislatore diano certezza e stabilità al settore definendo nel più breve tempo possibile il riordino dell’offerta con gli enti locali pubblicando i bandi per l’aggiudicazione delle nuove concessioni. Questo risultato ha condiviso con la collega Matilde Tariciotti e dedicato ai concessionari Ascob ed al suo presidente che ha sempre sostenuto queste cause”.