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Enada Workshop 2024: la riforma del gioco pubblico a tutela e rilancio delle piccole e medie imprese

L’evento di Roma ha coinvolto istituzioni, politici, associazioni, forze dell’ordine ed operatori

 “Riforma del gioco pubblico, un’occasione da non perdere per la tutela ed il rilancio delle piccole e medie imprese” è il tema trattato ieri a Roma nel corso di Enada Workshop 2024, evento organizzato da SAPAR e Italian Exhibition Group. Si è discusso della riforma del gioco pubblico in Italia, con l’obiettivo di rilanciare il settore delle piccole e medie imprese e di tutelare il gioco lecito. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali.

Ad aprire il workshop è stato il padrone di casa, il Presidente di SAPAR Domenico Distante: “In passato, dal punto di vista politico, abbiamo trovato persone che a prescindere avrebbero detto no alle nostre istanze. Il rischio è che la riforma diventi una sorta di battaglia di principio, dettando regole che evidentemente non hanno logica, a discapito del valore del nostro comparto. Che senso ha istituire il distanziometro quando con un semplice smartphone potrei giocare in qualsiasi posto? Lo stesso discorso vale per gli orari di apertura e chiusura che non seguono una visione logica di quella che è l’attività delle piccole e medie imprese. Noi siamo per la legalità. La riteniamo un valore inalienabile che è alla base del nostro operato. Il nostro invito, come associazione, è di mettere da parte i preconcetti e di favorire invece un dialogo costruttivo che possa veramente fornire delle concrete opportunità di tutela e rilancio delle piccole e medie imprese, con i loro dipendenti, che noi ci onoriamo di rappresentare”.

Domenico Distante

Presente all’evento, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, il Vice Prefetto Maria De Angelis che ha sottolineato: “Il Ministero degli Interni è uno degli attori, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di questo scenario. Non potevamo mancare. Siamo interessati a capire cosa c’è dentro questo mondo. Partecipiamo ai tavoli di confronto, ai processi di riforma del gioco pubblico lecito. Abbiamo preso parte anche al tavolo tecnico che in questi mesi si sta riunendo insieme alle Regioni per trovare una soluzione equilibrata per il riordino del gioco fisico”.

Maria De Angelis

Andrea Ramberti, group exhibition manager di IEG, ha dichiarato: “Da 37 anni insieme a Sapar organizziamo Enada Rimini, unica fiera di riferimento per il sud Europa per il settore del gioco. Il nostro settore di riferimento non è quello del gioco, il nostro comparto è infatti quello dell’organizzazione fieristica, ma organizzando Enada da diversi anni ci sentiamo parte coinvolta. La nostra azienda è il primo player italiano per organizzazione fieristica. Nel 2025 Enada anticiperà le date: dal 17 al 19 febbraio”.

Presente in uno dei tanti panel dell’evento, anche Elisabetta Poso, dirigente dell’Ufficio Apparecchi da intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: “in termini di sostenibilità della nuova distribuzione sul territorio dell’offerta di gioco si sta da tempo discutendo nell’ambito del tavolo tecnico di supporto alla Conferenza Unificata. Solo nel momento in cui si raggiungerà un accordo sarà possibile attuare la Legge Delega e dopo poter partire con le gare che dovranno rendere operative una nuova serie di concessione delle varie tipologie di gioco. Si sta cercando di trovare un equilibrio tra le varie istanze pubbliche che vengono rappresentate. Noi avevamo elaborato una proposta che teneva in considerazione un ridimensionamento generale dell’offerta, accompagnata da altre misure di tipo più qualitativo e che miravano a creare una barriera giuridica, più che fisica, all’accesso da parte delle categorie più fragili. Ad esempio una maggiore qualificazione delle sale con una certificazione per quelle che avessero predisposto misure più stringenti di tutela per il divieto di gioco ai minori e di protezione delle categorie più fragili. La trattativa sta andando avanti. Ogni parte sta presentando le sue proposte. L’Agenzia, come organo tecnico, sta facendo una serie di valutazioni anche di tipo erariale sulle conseguenze che porterebbero le proposte. Sullo sfondo c’è sicuramente il tema dell’individuazione dei luoghi sensibili, in maniera uniforme. Noi siamo fermi sulla nostra proposta dal punto di vista tecnico, perché solo scuole superiori e strutture di cura delle dipendenze ci garantiscono una localizzazione certa, una logica forte e una protezione nei confronti dei minori. Molti degli altri luoghi sensibili proposti sono indeterminati nella loro ubicazione, quindi produrrebbero grande incertezza. Per tutto il resto si dovrà fare i conti con una valutazione di tipo economico-erariale. Anche qui c’è necessità di un distribuzione omogenea e capillare su tutto il territorio. Nessuno ha intenzione di restringere drasticamente il settore del gioco fisico. Ho assistito negli anni ha una progressiva sensibilizzazione da parte del settore degli apparecchi nei confronti della tutela dei minori e del contrasto al gioco problematico, in parte dovuta anche alla legislazione che cambia e si evolve. C’è una maggiore sensibilità riguardo ai temi delle patologie e del rischio del gioco patologico. Si può fare ancora moltissimo, anche avvalendosi della tecnologia o delle varie soluzioni che si possono predisporre per aumentare la protezione verso le situazioni di fragilità o compulsività nei confronti del gioco sia dal lato della domanda, facendo crescere la consapevolezza anche nelle giovani generazioni del corretto approccio al gioco, sia quello dell’offerta perché possono esserci molte misure volte a una maggiore protezione dei fenomeni di degenerazione del gioco. Ad esempio l’autoesclusione dal gioco che ad oggi avviene per il gioco online e che si può estendere anche al gioco fisico”.

Elisabetta Poso

Massimiliano Pucci, presidente As.tro (associazione degli operatori del gioco lecito), ha dichiarato: “Oggi il gioco è solo un segmento fiscale dello Stato, questo va detto ai cittadini. Tutto il resto è solo una battaglia politica in cui il settore non c’entra nulla. Non darei troppo peso alla politica, che sceglierà in base alle convenienze. Dobbiamo preoccuparci soprattutto di chi non ha difese: i minori. Il riordino? Se cancella altre mille aziende non è certo una buona notizia. Siamo un segmento fiscale dello Stato, se non diventiamo un segmento merceologico non ne usciremo mai”.

Massimiliano Pucci

Emmanuele Cangianelli, presidente di EGP-Fipe: “È difficile giungere a soluzioni stabili. Su argomenti di tale importanza è essenziale affidare il lavoro agli esperti, altrimenti si corre il rischio che alcuni tecnici finiscano per esprimere opinioni su scelte di natura politica. Così non si arriva mai a una conclusione. Mi auguro che ci sia un approccio basato su una analisi concreta, a tutela dei consumatori e delle finanze pubbliche. Non si può procedere con interventi frammentati, come sta accadendo con i punti di ricarica per il gioco online. Serve una maggiore analisi scientifica e un confronto di opinioni ben strutturate. Il 2024 potrebbe essere il primo anno in cui il gettito complessivo del settore giochi segna una flessione, escluso l’effetto della pandemia; è un segnale che anche la politica deve prendere in considerazione”.

Emmanuele Cangianelli

Geronimo Cardia, presidente di Acadi, ha aggiunto: “Erano 10 anni che aspettavamo un riordino. La delega fiscale prende vita con questo nuovo Governo e andrebbe fatto congiuntamente per tutti i sottocomparti, online e territorio. E va fatto anche il riequilibrio fiscale, ovvero la distribuzione dei margini tra gli operatori della filiera e il quantitativo di denaro da ridare agli utenti quando giocano. Bisogna quindi fare un riordino complessivo. E invece cosa è successo? Ne abbiamo fatto uno solo, quello online. Ora c’è il tavolo tecnico a cui però sono presenti solo il MEF, l’Agenzia delle Dogane e poi le Rappresentanze delle Regioni. E sulla questione distanziometri? Lo Stato sta tirando le orecchie alle Regioni, impossibilitato nel fare le gare applicando le diverse norme regionali. Chi vince la gara non può mettere a terra i punti e quindi non partecipa alle gare”.

“A Varese hanno incrementato una limitazione di 16 ore al giorno di funzionamento degli apparecchi da gioco. Non serve a niente da un punto di vista sanitario perché i giocatori da Varese vanno in Svizzera e lì possono giocare. A Roma se ci fosse una misura del genere si andrebbe sullo stesso prodotto di gioco ma online. Queste misure al tavolo tecnico sono state messe solo per gli apparecchi sul territorio.

Dal 2018 a oggi, tolta la pandemia, la verticale distributiva degli apparecchi ha avuto un calo di 2 miliardi euro. La verticale distributiva sul territorio di altri giochi non penalizzati ha avuto un aumento di 1 milione di euro. La verticale distributiva dell’online degli stessi identici giochi ha avuto un aumento di 2 miliardi di euro. La spesa dei giocatori risulta essere più alta di 2 miliardi di euro. Allora queste politiche sanitarie che stanno impendendo allo Stato di fare le gare e che non curano, perché non affrontate nel modo corretto al tavolo tecnico?”.

Geronimo Cardia

Gennaro Parlati, presidente di Sistema Gioco Italia ha aggiunto: “sulle problematiche legate al riordino del gioco, mi auguro che ci sia impegno da parte di tutti affinché possa arrivare una soluzione nel minor tempo possibile”.

“E’ vero che non dobbiamo vergognarci del lavoro che facciamo, altrimenti dovremmo cambiare settore, ma per una volta voglio andare controtendenza. In 20 anni non siamo stati capaci di far comprendere il nostro ruolo, eppure la rete che abbiamo creato si è rivelata fondamentale per lo Stato. Senza di questa, senza il gioco legale, la prevenzione e la tutela dei minori non sarebbe stata possibile”.

 “La mia associazione è sempre stata molto scrupolosa, ma la situazione attuale è critica. Manca una base scientifica, una regolamentazione completa e occorre una soluzione, poiché quest’anno andiamo incontro per la prima volta ad un dato negativo”.

Gennaro Parlati

L’avvocato Angelo Caliendo (Eurispes) ha sottolineato come le misure del distanziometro e dei limiti orari siano state inefficaci contro la lotta alla ludopatia: “come istituto abbiamo dedicato numerose ricerche al settore del gioco, seguendo il percorso dell’ultimo ventennio. Oggi si parla ancora di intesa Stato-Regioni. Nel 2017 abbiamo salutato in maniera positiva la prima firma dell’intesa. Abbiamo però poi constatato che c’è stata da un lato una mancata applicazione e dall’altro ha generato dei ‘mostri’ come il distanziometro, il contenimento degli orari e un federalismo sul mondo del gioco, soprattutto fisico, in cui un operatore si ritrova a dover lavorare in una cornice europea con una Corte di Giustizia dove le sentenze sono legge che spesso disapplicano i provvedimenti nazionali e in una disomogeneità tra comuni”.

“Le nostre ricerche hanno dimostrato che il distanziometro è inefficace, in quanto la distanza dell’offerta di gioco legale dai luoghi di lavoro o di residenza del giocatore potenzialmente o realmente problematico risulta un fattore elettivo perché dà riservatezza e anonimato quando si ha anche solo parzialmente consapevolezza del problema. Questo è stato confermato anche da uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Per quanto riguarda la contrazione degli orari dell’offerta, l’istituto ha segnalato il rischio che nelle fasce consentite, spesso sono quelle serali, ad una minore presenza del giocatore sociale si contrappone l’aumento del giocatore problematico creando così una sorta di area off limits. I nostri dati mostrano l’inefficacia dell’offerta socio-sanitaria e un elevato allarmismo sociale”, ha aggiunto.

“Quando si comprime l’offerta legale si rischia di ampliare l’area del gioco illegale. La discussione della riforma del settore avviene, purtroppo, in un contesto di legittimo quanto confuso dibattito culturale che investe l’area del gioco e che va ricondotto sulla realtà per evitare che si protraggano posizioni che minano l’offerta legale senza affrontare il tema socio-sanitario che emerge nell’area del gioco problematico. Il comparto del gioco legale coinvolge interessi pubblici, quali la sicurezza e la salute, non può prescindere da un quadro giuridico certo e chiaro dal quale si possa evincere ciò che è lecito e ciò che non lo è. Le incertezze rappresentano un incentivo a delinquere. Le restrizioni devono essere proporzionate e non discriminatorie e adeguate al perseguimento dello scopo per cui sono state introdotte. Il sistema risulta afflitto da pregiudizi di matrice ideologica e moralistica che determinano una caratterizzazione negativa di un settore dell’economia legale, fortemente regolamentato e che concorre in modo rilevante alle entrate erariale. Quando si comprimono spazio e tempo, le forze dell’ordine e la magistratura hanno sempre riscontrato l’aumento dell’attività illegale“, ha detto.

“Per la riforma del sistema è essenziale che la discussione sull’Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali, tenga conto delle imprese di settore e associazioni per garantire equilibrio. Il riordino deve operare per produrre un sistema più avanzato e sicuro, tenendo conto degli impatti e le conseguenze. Il gioco fisico necessita di interventi urgenti, non va messo in secondo piano. La riforma dovrebbe evitare distanziometro, il contenimento degli orari e superare il federalismo nel mondo del gioco pubblico. E’ necessario evitare la ghettizzazione dei locali di gioco pubblico, alleato essenziale per combattere l’illegalità”, ha concluso.

Angelo Caliendo

Emilio Zamparelli, presidente di STS: “E’ un momento critico. Stiamo dando assistenza ai nostri soci per l’iscrizione all’Albo. I tempi sono stati davvero stretti per l’iscrizione, appena 15 giorni. Siamo ancora ai nastri di partenza per ciò che riguarda il riordino dell’online. C’è il decreto legislativo, ma ancora non si parla di gare, aspettando che Europa e Consiglio di Stato diano il via. Ancora una volta al settore e agli esercenti viene chiesto un sacrificio di natura economica. Probabilmente era più giusto che questo Albo partisse dal momento in cui ci fossero le gare. Rischiamo che questo Albo passi semplicemente come un qualcosa che serve esclusivamente per le entrate erariali. Bisognava attendere”.

“E’ l’ennesimo danno a un settore che ancora non ha recuperato i volumi che erano pre-pandemia. La rete è sottoposta anche a complicazioni di natura burocratica. In un breve lasso di tempo bisogna iscriversi all’Albo, con le complicazioni di natura tecnica e di allineamento dei pagamenti dell’F24. Spero che questo non dia il via ad ulteriori Albi, altrimenti gli esercenti sarebbero sottoposti ad uno stress burocratico enorme nei prossimi anni. E’ sembrata strana l’istituzione di un nuovo Albo, la Legge di Bilancio del 2020 prevedeva l’Albo unico per gli operatori di gioco. Probabilmente in questo momento per aiutare gli operatori sarebbe stato più giusto pensare a quel registro unico, che avrebbe snellito le procedure e reso dal punto di visto economico più leggero l’esborso che in questo momento gli operatori devono fare”.

Emilio Zamparelli

L’avvocato Allegrucci, componente di diverse organizzazioni di vigilanza e del CDA della società Erinne che edita ItaliaOggi ha aggiunto: “Le imprese maggiormente attente agli aspetti sociali e organizzativi sono quelle che nel corso del tempo sviluppano maggiormente la ricchezza. Il rating di legalità viene emesso dall’AGCM, che verifica una serie di garanzie organizzative. Unici requisiti riguardano un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, due anni di registrazione al registro delle imprese e sede nel territorio italiano. Ecco i benefici: facilita l’accesso al credito, fornisce punteggi aggiuntivi, rafforza la propria presenza nel mercato di riferimento ed un incremento del capitale reputazionale che ha un grande valore di ordine economico”.

Allegrucci, Rada, Distante, Vallefuoco, Felici

E’ intervenuto anche all’avvocato Valerio Vallefuoco, componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ed esperto esterno in materia di antiriciclaggio e anticorruzione: “Rispetto allo scorso anno le segnalazioni antiriclaggio sono aumentate del 30%, da 9000 a più di 12.000. I prestatori di servizio di gioco legale sono pertanto soggetti utili per questo tipo di sistema, poiché stanno implementando queste misure”.

“Ci sarà una maggiore regolamentazione per tutto il settore, ne è un chiaro esempio il sistema dei punti vendita di ricarica. Ci sarà una riduzione drastica del contante, come sta già accadendo in diversi Paesi Europei. Si tratta di un’applicazione di misure molto simili a quella per gli istituti di moneta elettronica, le operazioni diventeranno sempre più tracciate”. Una regolamentazione più rigorosa potrebbe aiutare il gioco legale a sconfiggere quello illegale: “Quello che oggi potrebbe sembrare un problema, avere un rapporto con gli istituti finanziari-istituti di moneta elettronica, potrebbe diventare in futuro una risorsa e garantire la supremazia del gioco legale su quello illegale”.

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Lotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri di sabato 2 novembre

Il Lotto è un gioco numerico che ha origini molto antiche

Estrazione del sabato per il Lotto ed il 10eLotto.

Per riscuotere le vincite al Lotto ci sono diverse modalità a seconda dell’importo e di come è stata effettuata la giocata.

Vincite realizzate in ricevitoria

Nel caso di una vincita inferiore a 543,28 euro: si può riscuotere in qualsiasi ricevitoria autorizzata e non per forza in quella dove si è giocato

Nel caso di una vincita non superiore ai 2.300 euro: si può riscuotere solo nella ricevitoria dove si è giocato

Se le giocate sono state effettuate in “ricevitorie speciali” (stazioni, aeroporti, autogrill, ecc.) è possibile riscuotere il premio presso qualsiasi altra ricevitoria nazionale autorizzata

Nel caso di vincita non superiore ai 10.500 euro: si può presentare la giocata vincente in qualsiasi ricevitoria per prenotare il pagamento che potrà avvenire scegliendo tra bonifico su conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso uno sportello qualunque di Banca Intesa

In caso di vincita sopra i 10.500 euro: si deve presentare lo scontrino vincente presso un qualsiasi sportello Banca Intesa o recandosi all’Ufficio al pubblico in via del Campo Boario 56/D, 00154 Roma. Fornendo un documento d’identità valido e il proprio codice fiscale, nella richiesta di pagamento è possibile indicare come si preferisce riscuotere il pagamento: bonifico su conto corrente, postale o assegno.    

Il termine per richiedere il pagamento della vincita, a prescindere dall’importo, è sempre di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria.

I numeri estratti per il Lotto sono:

La combinazione del 10eLotto:

Vincite realizzate online

Vincita inferiore ai 10.500 euro: la somma vinta viene accreditata direttamente sul Conto Gioco da cui la vincita è stata effettuata e il giocatore può procedere all’incasso della vincita prelevando dal Conto Gioco attraverso uno dei metodi consentiti

Vincita superiore ai 10.500 euro: il titolare del Conto Gioco deve effettuare personalmente una richiesta di riscossione presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica Holding srl, situato in via del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, presentando il suo documento d’identità e il suo codice fiscale. Al titolare della vincita è inoltre richiesto di presentare l’ID giocata, il codice univoco che identifica la combinazione vincente, riportato nel Dettaglio Giocata.

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Lotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri di sabato 26 ottobre

Il Lotto è un gioco numerico che ha origini molto antiche

Estrazione del sabato per il Lotto ed il 10eLotto.

Per riscuotere le vincite al Lotto ci sono diverse modalità a seconda dell’importo e di come è stata effettuata la giocata.

Vincite realizzate in ricevitoria

Nel caso di una vincita inferiore a 543,28 euro: si può riscuotere in qualsiasi ricevitoria autorizzata e non per forza in quella dove si è giocato

Nel caso di una vincita non superiore ai 2.300 euro: si può riscuotere solo nella ricevitoria dove si è giocato

Se le giocate sono state effettuate in “ricevitorie speciali” (stazioni, aeroporti, autogrill, ecc.) è possibile riscuotere il premio presso qualsiasi altra ricevitoria nazionale autorizzata

Nel caso di vincita non superiore ai 10.500 euro: si può presentare la giocata vincente in qualsiasi ricevitoria per prenotare il pagamento che potrà avvenire scegliendo tra bonifico su conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso uno sportello qualunque di Banca Intesa

In caso di vincita sopra i 10.500 euro: si deve presentare lo scontrino vincente presso un qualsiasi sportello Banca Intesa o recandosi all’Ufficio al pubblico in via del Campo Boario 56/D, 00154 Roma. Fornendo un documento d’identità valido e il proprio codice fiscale, nella richiesta di pagamento è possibile indicare come si preferisce riscuotere il pagamento: bonifico su conto corrente, postale o assegno.    

Il termine per richiedere il pagamento della vincita, a prescindere dall’importo, è sempre di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria.

I numeri estratti per il Lotto sono:

La combinazione del 10eLotto:

Vincite realizzate online

Vincita inferiore ai 10.500 euro: la somma vinta viene accreditata direttamente sul Conto Gioco da cui la vincita è stata effettuata e il giocatore può procedere all’incasso della vincita prelevando dal Conto Gioco attraverso uno dei metodi consentiti

Vincita superiore ai 10.500 euro: il titolare del Conto Gioco deve effettuare personalmente una richiesta di riscossione presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica Holding srl, situato in via del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, presentando il suo documento d’identità e il suo codice fiscale. Al titolare della vincita è inoltre richiesto di presentare l’ID giocata, il codice univoco che identifica la combinazione vincente, riportato nel Dettaglio Giocata.

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Normativa

ADM: nasce l’Albo Punti Vendita Ricariche

L’iscrizione sarà necessaria per svolgere l’attività di PVR

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito, con determinazione del direttore Roberto Alesse, l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza (Albo Punti Vendita Ricariche).

L’iscrizione all’Albo è presupposto essenziale, e condizione necessaria, per lo svolgimento dell’attività dei Punti vendita. Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;

b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;

c. i soggetti titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività in forza di accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono, quindi, tenuti a iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024, accedendo, attraverso il Portale Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del Sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it).

L’Iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo di un importo pari a 100 euro per ogni Punto vendita ricariche.

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

Ecco tutti i dettagli:

“L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche. L’Albo è unico a livello nazionale. L’Albo è pubblicato, con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” – “Gioco a distanza”. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita. Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati resi pubblici sono i seguenti: a) dati identificativi del Punto Vendita Ricariche: ragione sociale e partita IVA; b) indirizzo, come previsto al successivo articolo 3, comma 6; c) codice univoco identificativo di iscrizione all’Albo; d) concessionario/concessionari con cui il Punto Vendita Ricariche è contrattualizzato”, aggiunge.

“I Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita, con esclusione espressa di qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché di pagamento delle vincite. Le attività di ricarica dei conti di gioco sono effettuate con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche: a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.; c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S. I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle predette attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso. I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S”, continua.

Requisiti per l’iscrizione

“Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, devono rendere dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative: a) alla titolarità di rivendita, ordinaria o speciale, di generi di monopolio già autorizzata alla raccolta di giochi pubblici; ovvero, per le altre tipologie di esercizi pubblici: b) al possesso delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. c) all’insussistenza negli ultimi cinque anni: i. di condanne con sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco illecito; ii. di dichiarazione di fallimento, ovvero, ai sensi dell’articolo 349, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e di pronuncia di omologazione del concordato preventivo; iii. di sentenze definitive di condanna, emesse dal giudice tributario, in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; iv. di provvedimenti di cancellazione dall’Albo per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto Albo di cui al comma 1, è, altresì, necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dall’istituzione dell’Albo. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui alla lettera c) devono essere posseduti dai componenti dell’organo di amministrazione, nonché, per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna. Il richiedente l’iscrizione è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’indirizzo esatto dell’esercizio ove viene effettuata l’attività di Punto Vendita Ricariche. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere posseduto per ciascun esercizio nel quale viene autorizzata l’attività di Punto Vendita Ricariche. La decadenza di una delle licenze di pubblica sicurezza relativa ad un Punto Vendita Ricariche non comporta la cancellazione del soggetto dall’elenco, ma solo del singolo esercizio, a eccezione dei casi in cui la decadenza sia legata all’assenza o perdita di requisiti soggettivi del richiedente la licenza, nel qual caso si dà luogo alla cancellazione dall’Albo del titolare e di tutti i Punti Vendita Ricariche ad esso collegati. Il titolare del Punto Vendita Ricariche che perda i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività ha l’obbligo di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività”, continua.

Modalità di iscrizione

“L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli www.adm.gov.it. Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), con le modalità di cui al sito www.spid.gov.it, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica). L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato fra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per gli anni successivi devono effettuare il rinnovo dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 e devono provvedere al versamento annuale dovuto. L’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), oltre all’imposta di bollo. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’Albo. Il versamento delle somme di cui al comma 5 deve intendersi per anno solare, non frazionabile e per ogni singolo Punto Vendita Ricariche di cui si chiede l’iscrizione all’Albo. L’iscrizione all’Albo è effettiva a seguito del pagamento dell’importo di cui al comma 5. La contrattualizzazione con uno dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici costituisce titolo abilitativo a svolgere attività di commercializzazione per lo specifico concessionario. In sede di prima attuazione, si applicano le regole transitorie di cui al successivo articolo 10”.

Targa di identificazione del Punto Vendita Ricarica

“L’attività del Punto Vendita Ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una targa di specifico riconoscimento e individuazione della già menzionata attività. La targa, le cui caratteristiche e dimensioni sono definite nell’Allegato A della presente determinazione, è rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esito al completamento dell’iscrizione e al pagamento dell’importo previsto dall’articolo 4, comma 5, ed è resa disponibile nell’area riservata del singolo titolare del Punto Vendita Ricarica”.

Rapporti contrattuali fra concessionario e Punti Vendita Ricariche

“I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo di cui all’articolo 1 della presente determinazione. È fatto obbligo ai concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di richiedere ai titolari dei Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare l’avvenuta contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata di cui all’articolo 4. Lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere i seguenti contenuti minimi: a. divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b. obbligo di iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, nei termini previsti dal provvedimento di ADM che ne disciplina la regolamentazione; c. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; d. divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e. divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f. divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco; g. divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; h. divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; i. divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; j. divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco, con esclusione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche che non abbia più i requisiti, previsti all’articolo 3 della presente determinazione, di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività; l. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di realizzare attività di informazione agli utenti relativamente alle attività eseguibili nel punto e alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il divieto ai minori della possibilità di apertura o ricarica di un conto di gioco; m. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali; n. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; o. impegno, da parte del Punto Vendita Ricariche, di modificare il contenuto del contratto in conformità alle indicazioni fornite da ADM al concessionario, qualora ADM, nel corso della concessione, ravvisi la necessità di integrare i contenuti minimi del contratto con ulteriori clausole in funzione dell’evoluzione del comparto del gioco a distanza. Il concessionario è tenuto ad inserire nel contratto la clausola di recesso unilaterale a proprio favore, nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del Punto Vendita Ricariche. Il contratto stipulato con soggetti non iscritti all’Albo di cui all’articolo 1, ovvero in forma diversa da quanto previsto da questo articolo, è nullo. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della presente determinazione è risolto di diritto. È fatto divieto ai concessionari di contrattualizzare i Punti Vendita Ricariche che siano decaduti dall’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche per mancato pagamento della quota di iscrizione di 100 euro, per i 5 anni successivi alla decadenza. Ai concessionari che violino le norme del presente articolo sono applicate le penali previste nelle convenzioni di concessione. Il contratto di cui al comma 4 è trasmesso ad ADM, per la verifica della conformità alle previsioni di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025”.

Poteri di vigilanza e controlli

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio provvede ad accertare, nel corso dell’anno, la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti all’Albo e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di iscrizione o di rinnovo, procedendo con controlli ed ispezioni a campione. A seguito dei controlli, l’Ufficio invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le contestazioni di eventuali carenze o irregolarità rilevate nell’iscrizione, avviando, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 1”.

Sospensione dell’iscrizione all’Albo

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la sospensione dall’Albo del soggetto iscritto destinatario di una misura cautelare per uno dei reati indicati nell’articolo 3 o di un’informativa antimafia sino a quando l’autorità giudiziaria adotti le misure straordinarie previste dagli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, o dall’articolo 32 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di sospensione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la medesima sospensione è applicata anche all’iscrizione all’Albo. La sospensione non attribuisce diritto ad indennizzo al titolare del Punto Vendita Ricariche. In caso di sospensione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di sospensione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche sospesi. In caso di mancata sospensione dell’esecuzione delle prestazioni con i Punti Vendita Ricariche sospesi, entro i termini previsti dal comma 4, la comunicazione dell’Agenzia di cui al medesimo comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata”.

Cancellazione dell’iscrizione all’Albo

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti per i quali abbia accertato: a) l’assenza o il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) la non veridicità delle dichiarazioni rese all’atto di iscrizione o di rinnovo; c) la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, è disposta la cancellazione dall’Albo anche in caso di violazione di: a) divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b) obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; c) obbligo di svolgimento dell’attività di commercializzazione esclusivamente con uno o più dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici con cui è stato concluso specifico contratto; d) divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e) divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f) divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; g) divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; h) divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; i) divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco; j) obbligo di affissione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k) obbligo di rispetto delle norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La cancellazione dall’Albo è disposta, altresì, a seguito della accertata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della reiterazione, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. La cancellazione comporta l’impossibilità di iscrizione all’Albo nei cinque anni successivi. In caso di cancellazione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede all’estinzione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche cancellati. In caso di mancata estinzione dei rapporti contrattuali con i Punti Vendita Ricariche cancellati entro i termini previsti dal comma 4, verificabile tramite l’applicativo in uso agli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la comunicazione dell’Agenzia, di cui al medesimo comma 4, vale come contestazione della violazione riscontrata”.

“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente determinazione, intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, con le modalità di cui all’articolo 4, a far data dal 3 novembre 2024 ed entro, e non oltre, il 18 novembre 2024. Per il solo anno 2025, in via transitoria, il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato, con le modalità di cui all’articolo 4, entro, e non oltre, il 28 febbraio 2025. A decorrere dal rinnovo per l’anno 2026, l’iscrizione è effettuata con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 ed ha efficacia per l’intero anno solare. I termini per il rinnovo dell’iscrizione possono essere modificati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

“La presente determinazione direttoriale entra in vigore, a norma e ad ogni effetto di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

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Eventi

Il futuro del settore dei giochi in Italia: tra crescita, digitalizzazione e sfide fiscali

Dalla necessità di un riordino fiscale alle proroghe: un settore in evoluzione che richiede nuove strategie

Dall’analisi della fiscalità nel settore dei giochi pubblici emerge un quadro non solo caratterizzato da una significativa disomogeneità normativa rispetto ai singoli prodotti, ma anche da interventi di modifica delle aliquote o delle forme di prelievo erariale che negli anni scorsi hanno determinato una forte incertezza per operatori e giocatori. I costanti aumenti di aliquote e imposte registrate nell’ultimo decennio fanno del gioco italiano uno tra i più tassati d’Europa, con maggiorazioni delle aliquote in soli due anni (dal 2018 al 2020) del +24% per le apparecchiature AWP e del +38% per le VLT. Parallelamente, negli ultimi anni abbiamo assistito a un costante ricorso allo strumento delle proroghe delle concessioni, dapprima in fase emergenziale pandemica sono state necessarie per garantire la stabilità del comparto, oggi risultano comunque necessarie alla luce del mancato riordino territoriale.

Questo è uno dei temi trattati al convegno “Il futuro del settore dei giochi tra innovazione di mercato e politiche fiscali”, promosso da I-Com in collaborazione con IGT, che si è tenuto oggi a Roma.

“Il ricorso sistematico all’istituto della proroga è avvenuto in assenza di un accordo politico che fornisse una prospettive e certezze al settore, impedendo la celebrazione delle gare necessarie per garantire investimenti e innovazioni finalizzati alla tutela del giocatore e al contrasto al gioco illegale”, ha commentato il direttore dell’Area Salute I-Com Thomas Osborn che ha curato lo studio.

Mario Lollobrigida, Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sottolineato la necessità di stabilità nel sistema concessorio: “Il ricorso sistematico alle proroghe è avvenuto in assenza di un accordo politico che desse certezze al settore. Questo ha impedito lo svolgimento delle gare necessarie per garantire investimenti e innovazioni, tutelare il giocatore e contrastare il gioco illegale”. Lollobrigida ha poi aggiunto: “Sarà fondamentale raggiungere un accordo tra Stato, Regioni e Comuni entro il 2025, affinché si possano celebrare nuove gare per le concessioni del gioco pubblico”.

Emilio Zamparelli, presidente di STS, ha evidenziato il divario tra il gioco fisico e quello online, soprattutto in termini di fiscalità: “I consumatori si stanno spostando sempre di più verso il gioco online, attratti dalla maggiore convenienza economica. Il Covid ha sicuramente accelerato questa tendenza, ma è la pressione fiscale che penalizza il gioco fisico rispetto a quello digitale”. Zamparelli ha anche aggiunto un’allerta riguardo agli apparecchi fisici: “Il settore è in crisi, con un calo degli incassi che sembra inarrestabile, ma questo non si riflette ancora sulle entrate erariali, il che deve far riflettere le istituzioni”.

Roberto Fanelli, già Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha parlato della sproporzione fiscale tra i vari comparti del settore: “È evidente la sproporzione fiscale tra il gioco fisico e quello online. Il 73% del gettito complessivo proviene da apparecchi, Lotto e Lotterie, mentre il gioco online, nonostante la sua grande raccolta, contribuisce poco all’erario. Bisogna trovare un equilibrio normativo che tenga conto del payout, perché la pressione fiscale attuale è insostenibile”. Fanelli ha inoltre proposto una soluzione sperimentale: “Si potrebbe tentare una riduzione del Preu sugli apparecchi, aumentando il payout. È stato già fatto con successo nel bingo e nel SuperEnalotto”.

Alberto Giorgetti, Direttore delle Relazioni Istituzionali di IGT, ha lodato l’iniziativa di confronto organizzata da I-Com: “Ringrazio I-Com per questo appuntamento, che offre un confronto virtuoso e utile per il dibattito politico. Questi incontri ci offrono stimoli estremamente interessanti per il futuro del settore”. Giorgetti ha poi concluso ricordando la necessità di collaborare con tutte le parti interessate per raggiungere una soluzione condivisa: “Solo attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni e operatori possiamo risolvere i nodi ancora irrisolti del settore”.

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Lotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri di sabato 19 ottobre

Il Lotto è un gioco numerico che ha origini molto antiche

Estrazione del sabato per il Lotto ed il 10eLotto.

Per riscuotere le vincite al Lotto ci sono diverse modalità a seconda dell’importo e di come è stata effettuata la giocata.

Vincite realizzate in ricevitoria

Nel caso di una vincita inferiore a 543,28 euro: si può riscuotere in qualsiasi ricevitoria autorizzata e non per forza in quella dove si è giocato

Nel caso di una vincita non superiore ai 2.300 euro: si può riscuotere solo nella ricevitoria dove si è giocato

Se le giocate sono state effettuate in “ricevitorie speciali” (stazioni, aeroporti, autogrill, ecc.) è possibile riscuotere il premio presso qualsiasi altra ricevitoria nazionale autorizzata

Nel caso di vincita non superiore ai 10.500 euro: si può presentare la giocata vincente in qualsiasi ricevitoria per prenotare il pagamento che potrà avvenire scegliendo tra bonifico su conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso uno sportello qualunque di Banca Intesa

In caso di vincita sopra i 10.500 euro: si deve presentare lo scontrino vincente presso un qualsiasi sportello Banca Intesa o recandosi all’Ufficio al pubblico in via del Campo Boario 56/D, 00154 Roma. Fornendo un documento d’identità valido e il proprio codice fiscale, nella richiesta di pagamento è possibile indicare come si preferisce riscuotere il pagamento: bonifico su conto corrente, postale o assegno.    

Il termine per richiedere il pagamento della vincita, a prescindere dall’importo, è sempre di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria.

I numeri estratti per il Lotto sono:

La combinazione del 10eLotto:

Vincite realizzate online

Vincita inferiore ai 10.500 euro: la somma vinta viene accreditata direttamente sul Conto Gioco da cui la vincita è stata effettuata e il giocatore può procedere all’incasso della vincita prelevando dal Conto Gioco attraverso uno dei metodi consentiti

Vincita superiore ai 10.500 euro: il titolare del Conto Gioco deve effettuare personalmente una richiesta di riscossione presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica Holding srl, situato in via del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, presentando il suo documento d’identità e il suo codice fiscale. Al titolare della vincita è inoltre richiesto di presentare l’ID giocata, il codice univoco che identifica la combinazione vincente, riportato nel Dettaglio Giocata.

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Lotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri di giovedì 10 ottobre

Appuntamento del giovedì con i due concorsi amatissimi dagli italiani

Appuntamento del giovedì per il Lotto ed il 10eLotto.

La schedina del Lotto prevede diverse opzioni di gioco oltre alla puntata classica su una delle 11 ruote previste, vale a dire Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Nazionale.

E’ previsto anche il gioco su “Tutte”. In questo caso per vincere è sufficiente che la combinazione giocata esca su una qualsiasi ruota ad eccezione della Nazionale.

Sulla schedina si può scegliere l’opzione “Multiple” che permette di ripetere la giocata fino ad un massimo di 20 volte per la stessa estrazioni.

Altra opzione è “Abbonamenti”, attraverso la quale si può ripetere la giocata fino alle successive 10 estrazione successive

Al Lotto la giocata minima è di 1 euro, che si può aumentare per multipli di 0,50 euro fino ad un massimo di 200 euro.

I numeri estratti per il Lotto sono:

Bari: 48 – 72 – 54 – 37 – 23
Cagliari: 59 – 53 – 27 – 62 – 29
Firenze: 86 – 16 – 50 – 87 – 54
Genova: 55 – 60 – 72 – 59 – 53
Milano: 4 – 50 – 53 – 17 – 8
Napoli: 46 – 43 – 55 – 7 – 35
Palermo: 89 – 88 – 80 – 4 – 72
Roma: 25 – 65 – 57 – 79 – 22
Torino: 7 – 43 – 84 – 35 – 48
Venezia: 78 – 45 – 8 – 86 – 11
Nazionale: 42 – 4 – 85 – 59 – 16

La combinazione del 10eLotto:

4-7-16-25-43-45-46-48-50-53-54-55-59-60-65-72-78-86-88-89

Numero Oro: 48 Doppio Oro: 48-72

Extra:

8-11-17-22-23-27-29-35-37-57-62-79-80-84-87

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SuperEnalotto

Estrazioni SuperEnalotto, la combinazione di giovedì 10 ottobre

Concorso del giovedì con la sestina milionaria

Appuntamento del giovedì per il SuperEnalotto.

Oltre alle classiche opportunità di vincita con “2”, “3”, “4”, “5”, “5+1” e “6” punti, ci sono anche le opzioni WinBox e Seconda Chance.

Vincite immediate con WinBox da 25 euro se tutti i numeri del quadrato sulla ricevuta di gioco sono presenti nelle combinazioni giocate.

Vincite immediate a WinBox fino a 500 euro inquadrando il QR Code sulla ricevuta di gioco con l’app SuperEnalotto.

Vincite Seconda Chance fino a 50 euro, con una giocata perdente che può essere estratta tra quelle che potrebbero essere premiate.

La combinazione vincente di giovedì 10 ottobre è:

48 89 87 64 6 80 Jolly 43 SuperStar 82

Il montepremi viene ripartito in modo equilibrato tra le categorie di vincita, con l’obiettivo di far crescere il Jackpot e garantire contemporaneamente i premi delle categorie inferiori fra cui il “2” e le vincite di WinBox.

In particolare, il montepremi di SuperEnalotto, costituito dal 60% di quanto raccolto in un concorso, viene così ripartito:

  • al 6 va il 17,4% del montepremi;
  • al 5+1 va il 13,0% del montepremi;
  • al 5 va il 4,2% del montepremi;
  • al 4 va il 4,2% del montepremi;
  • al 3 va il 12,8% del montepremi;
  • al 2 va il 40,0% del montepremi;
  • l’8,4% del montepremi è invece destinato al pagamento delle Vincite Immediate WinBox.
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Normativa

ADM: pronta la Determina che istituirà l’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR)

L’Albo dovrebbe coinvolgere circa 30.000 Punti Vendita Ricariche

E’ attesa a breve la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), della Determina Direttoriale che sancirà l’entrata in vigore dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche. Il testo del decreto è già stato redatto e nei prossimi giorni proseguirà l’iter fino alla firma del Direttore Generale Roberto Alesse. Si prevede che, entro la fine del mese, il sistema di registrazione all’Albo potrebbe diventare operativo.

L’iscrizione avrà un costo di 100 euro l’anno e potrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica. Saranno tenuti a registrarsi i titolari di rivendite, sia ordinarie che speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, oltre ai soggetti che gestiscono punti vendita ricariche in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 e 88 del TULPS. Questi dovranno essere abilitati in base a specifici accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari. L’Albo dovrebbe coinvolgere circa 30.000 Punti Vendita Ricariche, sui 50.000 esistenti.

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SuperEnalotto

Estrazioni SuperEnalotto, la combinazione di giovedì 3 ottobre

Concorso del giovedì con la sestina milionaria

Appuntamento del giovedì per il SuperEnalotto.

Oltre alle classiche opportunità di vincita con “2”, “3”, “4”, “5”, “5+1” e “6” punti, ci sono anche le opzioni WinBox e Seconda Chance.

Vincite immediate con WinBox da 25 euro se tutti i numeri del quadrato sulla ricevuta di gioco sono presenti nelle combinazioni giocate.

Vincite immediate a WinBox fino a 500 euro inquadrando il QR Code sulla ricevuta di gioco con l’app SuperEnalotto.

Vincite Seconda Chance fino a 50 euro, con una giocata perdente che può essere estratta tra quelle che potrebbero essere premiate.

La combinazione vincente di giovedì 3 ottobre è:

26-27-40-51-67-86 Jolly 4 Superstar 82

Il montepremi viene ripartito in modo equilibrato tra le categorie di vincita, con l’obiettivo di far crescere il Jackpot e garantire contemporaneamente i premi delle categorie inferiori fra cui il “2” e le vincite di WinBox.

In particolare, il montepremi di SuperEnalotto, costituito dal 60% di quanto raccolto in un concorso, viene così ripartito:

  • al 6 va il 17,4% del montepremi;
  • al 5+1 va il 13,0% del montepremi;
  • al 5 va il 4,2% del montepremi;
  • al 4 va il 4,2% del montepremi;
  • al 3 va il 12,8% del montepremi;
  • al 2 va il 40,0% del montepremi;
  • l’8,4% del montepremi è invece destinato al pagamento delle Vincite Immediate WinBox.