Categorie
Normativa

Totem e pc nei locali pubblici: ADM ribadisce il divieto dopo la sentenza della Consulta

La Direzione Giochi di ADM ha diffuso una circolare agli uffici territoriali e ai reparti antifrode per rafforzare l’attività di controllo

La Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato una circolare agli uffici territoriali dell’agenzia, alla Direzione legale e contenzioso e alla Direzione antifrode, avente come oggetto l’attività di controllo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025.

Ricordiamo che questa sentenza aveva dichiarato illegittima la norma sul divieto di utilizzo dei pc nei locali pubblici per il gioco online. ADM è quindi intervenuta sulla questione ribadendo che: “rimane invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinati in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati”. In pratica totem e pc non devono essere bloccati su piattaforme di gioco.

Ecco la circolare integrale

Con sentenza n. 104 del 20251 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 158/2012 (convertito in Legge n. 189/2012), che vieta la messa a disposizione, presso pubblici esercizi, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;
  • dell’articolo 1, comma 923, primo periodo, della Legge 208/2015, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa fissa di euro 20.000 per la violazione del suddetto divieto.

In disparte le valutazioni relative a contrasti con articoli della Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte ha rilevato che la disciplina censurata, pur essendo orientata a uno scopo legittimo e rilevante, quale la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, risultava strutturata in modo sproporzionato e privo del necessario equilibrio.

Detta disciplina, secondo la Consulta, comprendeva, infatti, una pluralità di condotte tra loro eterogenee, trattate indistintamente come ugualmente illecite, senza una distinta valutazione della diversa gravità concreta di ciascuna violazione. Mancava, in tal senso, una modulazione normativa capace di graduare l’intervento sanzionatorio – già individuato in misura fissa – in base all’effettiva offensività della condotta.

La Corte ha ritenuto che il divieto previsto dalla norma fosse eccessivamente ampio e indifferenziato, senza un adeguato bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di iniziativa economica.

Inoltre, ha rilevato che la misura, pur perseguendo un fine legittimo, risulta sproporzionata rispetto all’obiettivo, anche alla luce della giurisprudenza europea.

La sanzione prevista dalla legge di stabilità per il 2016, in via consequenziale in quanto ancorata a una disposizione dichiarata incostituzionale, viene pertanto anch’essa espunta.

La sentenza incide sull’attività di controllo attuata che si basa peculiarmente sulle circolari dell’Agenzia n. 152148/RU dell’11 ottobre 2019 e n. 213799/RU del 19 maggio 2022 (circolare n. 18/2022).

L’analisi della sentenza conferma, comunque, la necessità di tutela dei giocatori e della loro salute contestualmente a quella degli operatori che, attraverso l’aggiudicazione di concessioni, attivamente partecipano alle iniziative economiche nel settore dei giochi.

Ne consegue, a parere della scrivente Direzione, che le attività degli Uffici dell’Agenzia debbano continuare a svolgersi a tutela dei predetti principi atteso che resta invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinate in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati.

In particolare, pare necessario contrastare la diffusione di fenomeni di intermediazione o di gioco d’azzardo previsti e puniti da specifica normativa (Legge n. 401/1989) e dal Codice penale (articolo 718 e seguenti). Si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che la presenza di gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (a titolo meramente esemplificativo, la presenza di una stampante, di palinsesti, di schermi rivolti verso l’utenza con la doppia tastiera di comando o con la tastiera rivolta verso l’esercente, la presenza di ricevute di gioco) consente di ipotizzare l’intermediazione nella raccolta di gioco.

Si ricorda che la convenzione di concessione per la raccolta del gioco a distanza, inoltre, vieta espressamente ai concessionari di raccogliere gioco presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. Tale divieto, che può comportare anche la decadenza dalla concessione, è confermato e anzi rafforzato anche nello schema di convenzione di concessione per le quali è in corso la procedura di affidamento.

Ne consegue che codesti Uffici avranno cura di informare l’Ufficio gioco a distanza e scommesse nel caso emergano in sede di controllo delle violazioni alla Convenzione di concessione stipulata dai concessionari con l’Agenzia.

Assumerà fondamentale interesse, ancor di più rispetto al passato, procedere alla piena ricostruzione di ogni singola attività di controllo, riportare nella fase di verbalizzazione delle attività le modalità di utilizzo diretto e contestuale di apparecchiature – a pagamento o meno – che mettano in condizione l’utente di collegarsi a siti di operatori non concessionari. Tali modalità debbono essere comprovate dall’immediato riscontro da parte del personale operante che accerta la effettuazione di giocate da parte di almeno un avventore.

Ne consegue, ovviamente, una notizia di reato da trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente attraverso apposito portale (Sistema Informativo della Cognizione Penale) ipotizzando i reati sopra menzionati.

Il personale operante, sulla base di quanto riscontrato, fornisce, altresì, ogni informazione in ordine alla eventuale insussistenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza in caso di accertata raccolta di gioco attraverso un canale che, pur essendo telematico, si svolge presso un esercizio di rete fisica.

In caso di controlli nei quali non siano stati riscontrati avventori intenti all’utilizzo delle apparecchiature, e non siano state assunte le relative generalità, ma risultino già avviati i procedimenti sanzionatori, si suggerisce, d’intesa con la Direzione legale e contenzioso, di procedere, in caso di applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 923, L. n. 208/2015 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012, come di seguito esposto:

  • per i procedimenti in ordine ai quali non risulta ancora notificato l’atto di contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981, provvedere con determina interna motivata di archiviazione del In caso di avvenuta redazione di verbali in contraddittorio con il trasgressore, comunicare al trasgressore l’avvenuta archiviazione del procedimento;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta notificato atto di contestazione ex 14 L. n. 689/1981 a non ancora emessa ordinanza ex art. 18 L. n. 689/1981, provvedere con ordinanza di archiviazione ex art. 18 L. n. 689/1981, da notificare al trasgressore;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981, con importi non versati dal trasgressore e non ancora iscritti a ruolo, e non sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza-ingiunzione2, provvedere con annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da comunicare al trasgressore;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981, con importi iscritti a ruolo ma non ancora versati né con rateizzazione in corso (indipendentemente dalla notifica o meno di cartella esattoriale o avviso di intimazione, purché non siano stati avviati dall’agente della riscossione atti esecutivi – cioè pignoramenti, sequestri, ecc.), e non sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza- ingiunzione, provvedere con annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da comunicare al trasgressore ed effettuare lo sgravio dal ruolo;
  • per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981 divenuta definitiva, con importi integralmente versati o con rateizzazione in corso (anche se a seguito di riscossione coattiva) o sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza-ingiunzione, nulla a provvedere in quanto trattasi di rapporti esauriti sui quali la perdita di efficacia ex tunc della norma sanzionatoria non è idonea ad incidere.
  • nei casi sub 3 e sub 4, se risulta pendente contenzioso sull’ordinanza-ingiunzione:
    1. contenziosi pendenti in primo, secondo grado, fino all’udienza di decisione: il provvedimento di annullamento d’ufficio va depositato in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
    2. contenziosi pendenti in Cassazione: anticipare all’Avvocatura Generale dello Stato l’intenzione di annullare d’ufficio l’ordinanza-ingiunzione e seguire le indicazioni dell’Avvocatura;
    3. contenziosi con sentenza sfavorevole all’Ufficio in primo o secondo grado (quindi con annullamento da parte del giudice dell’ordinanza-ingiunzione): non impugnare ma prestare acquiescenza alla sentenza sfavorevole adottando apposita determina interna motivata da tenere agli atti.
Categorie
Normativa

Gioco online, ADM definisce le regole per la cessazione delle concessioni in proroga e il passaggio al nuovo sistema

Tempistiche chiare, regole stringenti e garanzie a tutela degli utenti

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha delineato le modalità operative per la chiusura delle concessioni di gioco online attualmente in proroga e per il subentro dei nuovi titolari selezionati con la procedura di gara avviata il 18 dicembre 2024, che si concluderà entro il 17 settembre 2025.

Proroga tecnica fino a settembre 2025

Fino al termine della procedura, resterà in vigore una proroga tecnica che garantirà la continuità operativa nella raccolta del gioco a distanza, nei flussi erariali e nella gestione dei conti di gioco degli utenti. La proroga consente di evitare disservizi durante il periodo di transizione al nuovo sistema concessorio, introdotto dal Decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024.

Obblighi per i concessionari in uscita

I concessionari che non hanno partecipato alla gara dovranno comunicare a ADM, entro il 1° luglio 2025, eventuali modifiche relative a conti correnti, strumenti di pagamento e wallet collegati alle giacenze degli utenti.

A partire dall’8 luglio 2025, ogni martedì, questi operatori saranno tenuti a trasmettere l’elenco aggiornato dei saldi e delle movimentazioni dei conti di gioco. Dal 17 agosto 2025 scatterà l’obbligo di:

  • Interrompere ogni attività di raccolta
  • Bloccare le nuove iscrizioni
  • Avviare la chiusura dei conti
  • Informare gli utenti sulle modalità di rimborso o recesso

Le somme non prelevate saranno considerate fondi dormienti e dovranno essere versate all’erario entro due mesi dalla cessazione della concessione.

Migrazione dei conti

Un punto centrale della circolare riguarda la possibile migrazione massiva dei conti gioco dai vecchi ai nuovi concessionari. Questo passaggio sarà ammesso solo se:

  • Il concessionario uscente non ha pendenze fiscali
  • L’utente ha espresso esplicito consenso

L’autorizzazione di ADM sarà in ogni caso necessaria per procedere con la migrazione.

Continuità aziendale, RTI e nuovi assetti

Il documento prevede regole specifiche anche per le situazioni di:

  • Continuità aziendale
  • RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese)
  • Società subentranti con assetto giuridico differente

In ogni caso, l’obiettivo resta quello di assicurare una transizione ordinata, tracciabile e trasparente, a tutela del consumatore e del sistema.

Fideiussioni e obblighi post-concessione

Le fideiussioni presentate dai concessionari in scadenza resteranno vincolate fino a quando ADM non verificherà l’assenza di debiti verso l’erario o verso gli utenti, incluse eventuali scommesse antepost ancora attive.

In presenza di anomalie o irregolarità, l’Agenzia si riserva il diritto di escutere la garanzia e avviare azioni di recupero per danni ulteriori.

Categorie
Normativa

Divieto di totem e pc per il gioco online nei locali pubblici: la questione in Corte Costituzionale

Sollevate questioni di costituzionalità su “normativa Balduzzi”

Si è svolta questa mattina, davanti alla Corte Costituzionale l’udienza pubblica relativa all’esame di legittimità dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 dello stesso anno), la cosiddetta “normativa Balduzzi”. Il provvedimento vieta l’installazione, all’interno di qualsiasi esercizio pubblico, di dispositivi collegati alla rete internet che possano consentire l’accesso a piattaforme di gioco online, sia legali che prive di autorizzazione.

A essere oggetto di valutazione da parte della Consulta è anche l’articolo 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che prevede una sanzione amministrativa di 20.000 euro per chi viola tale divieto.

Il procedimento nasce da due ordinanze distinte: una emessa dal Tribunale di Viterbo il 17 luglio 2024, e l’altra dalla Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024. In entrambi i casi, l’avvocato Marco Ripamonti, legale difensore della parte sanzionata, ha sollevato dubbi di costituzionalità. In particolare, si contesta sia l’entità della sanzione sia la legittimità dell’intero impianto normativo, ritenuto generico e potenzialmente lesivo di diritti fondamentali.

Durante l’udienza, i giudici costituzionali hanno richiamato i diversi profili critici della disposizione, tra cui la possibile violazione dell’articolo 3 della Costituzione, a causa del carattere assoluto del divieto, che non distingue tra apparecchi dedicati esclusivamente al gioco e dispositivi con accesso a internet per usi generici. È stata inoltre sollevata la questione di indeterminatezza della norma (art. 25 Cost.), di lesione della libertà d’impresa (artt. 41 e 42 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 117 Cost.).

Secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto preliminarmente l’inammissibilità delle questioni, la norma si applica solo quando è dimostrabile un uso concreto degli apparecchi per finalità di gioco. Tuttavia, l’avv. Ripamonti ha evidenziato come tale interpretazione restrittiva non sia esplicitamente prevista dal testo legislativo, che invece appare “troppo ampio e sfumato”.

«Come può un esercente controllare ogni accesso a internet da parte dei clienti? – ha dichiarato Ripamonti – Se non ci sono strumenti giuridici per imporre filtri o sistemi di blocco, la responsabilità che grava sull’esercente è sproporzionata». Il legale ha anche sottolineato che la normativa «non distingue tra chi favorisce attivamente l’accesso a siti di gioco e chi, al contrario, non è in grado di impedirlo».

Altro punto critico: la reale efficacia della norma nel tutelare la salute pubblica, obiettivo dichiarato dal legislatore. «Il gioco online – ha ricordato Ripamonti – è accessibile da qualsiasi dispositivo privato. Il divieto non impedisce né scoraggia la pratica, ma finisce solo per colpire chi gestisce un esercizio pubblico senza una reale responsabilità».

Secondo la proposta del legale, la norma andrebbe reinterpretata in modo tale da punire solo l’effettiva condotta attiva dell’esercente che favorisca consapevolmente il gioco illecito, ad esempio fornendo credenziali di accesso o installando appositamente apparecchi con questo scopo.

L’avvocatura dello Stato, nel suo intervento finale, ha invece ribadito che la normativa ha come obiettivo quello di contrastare il gioco non controllato e che la sua applicazione è conforme anche alla giurisprudenza penale, dove si richiede l’esistenza di una vera organizzazione per configurare l’esercizio abusivo del gioco. «La semplice presenza di un computer non è sufficiente a integrare il divieto previsto dal decreto Balduzzi», ha concluso.

“La Corte Costituzionale si è mostrata molto attenta e disponibile all’ascolto. A mio avviso gli argomenti dei giudici erano fondati e ammissibili e rilevanti. Abbiamo scritto molto, ma abbiamo potuto anche esporre tutto ciò che si riferisce alle questioni di costituzionalità sollevate, quindi a questo punto non resta che attendere con fiducia e pazienza l’esito”. E’ quanto ha dichiarato l’avv. Marco Ripamonti al termine dell’udienza.

“Nella giornata odierna – ha continuato Ripamonti – era stata anche fissata l’udienza al Tar Lazio per la discussione del ricorso contro il bando per il gioco online. Erano presenti i colleghi del collegio difensivo, sui quali ho potuto fare affidamento. Certamente mi è dispiaciuto non poter essere presente in quella sede, ma anche la questione odierna meritava la mia presenza”.

Categorie
Normativa

Ippica, pubblicato il Decreto Sovvenzioni. La Pietra: (sottosegr. Masaf): “Provvedimento storico che cambierà in maniera radicale l’ippica italiana”

Ecco come cambia il rapporto tra il Masaf e le società di gestione degli ippodromi

“E’ un’ulteriore accelerazione al processo di riforma dell’ippica, un provvedimento per certi versi epocale e innovativo che cambia e rivoluziona il rapporto tra il Ministero e le Società che gestiscono gli oltre 35 ippodromi nazionali. Abbiamo iniziato con la Classificazione degli ippodromi italiani attesa ormai da anni, poi abbiano nominato la Commissione di qualità introducendo a partire da quest’anno (per la determinazione della graduatoria del 2026) il concetto di qualità. Un aspetto che diventa fondamentale. Ora abbiamo anche il Decreto che stabilisce le linee di indirizzo e i parametri con i quali verranno assegnate le sovvenzioni”.

Con queste parole il Sottosegretario del Masaf Patrizio Giacomo La Pietra ha introdotto il nuovo “Decreto Sovvenzioni”, pubblicato proprio in queste ore che pone fine a un’attesa anche spasmodica da parte delle Società di corse, ovviamente in attese di definire le proprie strategie.

I circa 44 milioni di euro destinati dai vari capitoli alla sovvenzione degli ippodromi italiani sono divisi in due categorie fondamentali. Da una parte la sovvenzione vera e propria (37 milioni) da una parte quella legata agli investimenti (i restanti 7 milioni)

“Abbiamo lavorato sul nuovo rapporto con gli ippodromi pensando soprattutto al futuro – ha affermato il Sottosegretario – Il fondo di investimenti sostituisce quella voce pari 4 % che era già presente nei precedenti accordi contrattuali con gli ippodromi, ma che raramente veniva utilizzata per gli scopi per i quali era stata istituita. Oggi noi destiniamo circa il 15% del totale disponibile per la sovvenzione degli ippodromi, all’investimento strutturale, ma attenzione che si tratta di un contributo potrà andare a coprire fino ad un massimo dell’80% della spesa effettuata.

Non si tratterà di soldi spesi tanto per…, ma che devono far parte di un progetto nel quale deve credere anche la società di corse che dovrà a sua volta investire il restante 20% del totale. Potrà riguardare interventi strutturali, Tribune, Scuderie, Piste etc,. ma anche ammodernamento tecnologico. Diciamo che deve passare il concetto che il rapporto Società di corse/Ministero non si traduce più nell’assegnazione di un “reddito di cittadinanza Ippico e che, trattandosi di soldi pubblici, tutte le spese dovranno essere rendicontate.

Ma come verranno distribuiti nel dettaglio i restanti 37 milioni? Al Masaf si è  lavorato a lungo nei mesi scorsi, anche accogliendo alcuni suggerimenti proprio delle società di corse, su come impostare il nuovo rapporto contrattuale. Bene oggi possiamo dire che il piano è abbastanza articolato, ma che offre un buon punto di partenza.

In pratica, al di là del fondo investimenti, sono state individuate altre quattro voci a ciascuna delle quali è stata assegnata una percentuale di valore economico. Nel dettaglio:

1)    Costo Giornata di Corse
2)    Distribuzione in base alla Classificazione
3)    Premialità
4)    Attività Istituzionale

COSTO GIORNATA DI CORSE – è in fondo la vera novità di questo schema di sovvenzione. E’ stato infatti determinato un costo fisso, per ciascun ippodromo, relativo alla giornata di corse con le opportune differenzazioni se feriale/festivo, se diurna/notturna se giornata di Gran Premio etc. La media dovrebbe aggirarsi attorno a qualcosa meno di ventimila euro a giornata, con le opportune varianze e quindi l’importo totale andrà a coprire circa il 55/60% del disponibile.

In questa maniera vengono a cadere da un lato il concetto di stagionalità, dall’altro si frena quel fenomeno per il quale alcuni ippodromi, anche in un passato recente, preferivano fare qualche giornata in meno per risparmiare sui costi potendo contare emolumenti fissi. Ora anche l’eventuale trasferimento di giornate da un ippodromo all’altro per causa di forza maggiore, essendo queste retribuite, sarà più semplice. Da notare che negli allegati sono precisati le voci massime per ogni singola voce compresa quella per il compenso agli amministratori cui viene assegnato un tetto.

DISTRIBUZIONE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE – Su quello che rimane a disposizione, una volta detratti i 7 milioni del fondo investimenti e il costo delle giornate, si applicherà per un minimo del 35 e un massimo del 45% l’assegnazione in base alla classifica che scaturisce dalla classificazione.

Il Masaf ha identificato quattro categorie in cui suddividere gli ippodromi: “Strategici, Nazionali, Regionali e Promozionali.” Tutti riceveranno una percentuale ovviamente decrescente in base alla posizione occupata in classifica che, come è stato più volte detto, potrà cambiare di anno in anno in base alla valutazione della “qualità”.

PREMIALITA’ – Proprio in base al discorso della classifica “dinamica” c’è un ulteriore parametro che vale tra il 45 e il 55% della quota residua di cui sopra e va a premiare la posizione nella classificazione, ma sarà riservato solamente a due categorie di ippodromi: gli Strategici e i Nazionali. La divisione prevede che siano tre gli ippodromi strategici per ciascuna specialità (trotto e galoppo), mentre i Nazionali saranno nove per il trotto e cinque per il galoppo.

Gli altri rimarranno fuori da questa fetta di sovvenzione, ma potranno accedervi negli anni successivi, qualora scalino posizioni in classifica. Attenzione agli ippodromi “plurispecialità”:  potranno mantenere una sola delle graduatorie. Prendiamo l’esempio di Milano che per la classificazione sarebbe strategico sia al galoppo che al trotto (rispettivamente primo e secondo). Manterrebbe lo status di strategico per il galoppo mentre retrocederebbe a Nazionale per il trotto liberando così un posto tra gli strategici che dovranno essere comunque sei ippodromi differenti.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE – Discorso a parte merita Roma Capannelle: nei disegni del Masaf c’è l’obiettivo di farne l’ippodromo “della Capitale” e quindi il punto di riferimento dell’ippica nazionale ovviamente non con l’attuale gestione che è di fatto una “custodia”, ma soprattutto in un disegno futuribile. Per questo nello schema del Decreto è prevista una voce, appunto Attività Istituzionale e Promozionale, che vale dal 2 al 20% (sempre della quota residua detratti Investimenti e Costo giornate) e che oltre all’ippodromo della Capitale sarà attribuito in base alle Attività Promozionali e Istituzionali effettuate dalle varie società (es. Palio delle Regioni?).

“Questa è una voce che guarda al futuro – ha chiosato il Sottosegretario – è evidente che vogliamo che Roma diventi l’ippodromo di riferimento dell’attività ippica nazionale, ma chiaramente questo è un incentivo per quelle società che volessero partecipare al bando di gestione che sarà emanato da Roma Capitale. Per accedere a questa parte della Sovvenzione in ogni caso l’ippodromo di Roma dovrà comunque aver acquisito una classificazione da ippodromo strategico.”

Il livello di classificazione per l’anno successivo dovrà essere definito entro il mese di ottobre di modo da predisporre calendario e ripartizione delle giornate entro la fine dell’anno. Ciò consentirà anche una maggior celerità nella stipula dei contratti per l’anno successivo.

A tale scopo il Sottosegretario La Pietra e il Dott. Chiodi hanno illustrato un’altra novità presente nel Decreto: “Abbiamo previsto anche la possibilità di stipulare contratti pluriennali. Questo potrebbe consentire di evitare quel periodo di “vacatio” classico dei primi mesi dell’anno. In ogni caso gli ippodromi che vorranno accedervi dovranno ovviamente dimostrare il possesso della titolarità dell’impianto per il periodo indicato e comunque ci sarà una clausola di salvaguardia che consenta di rimodulare gli importi economici in caso di variazioni del “disponibile” derivante dalla Legge di Bilancio.

Emanate le linee guida e i parametri, manca ora il Decreto del Direttore Generale che stabilirà con precisione i conteggi (anche se gli interessati a spanne possono già farsi un’idea). Questione di pochi giorni.

Categorie
Normativa

Turchi (Dirigente ADM Ufficio Controlli Giochi): “Agenzia ogni giorno in prima linea per individuare e bloccare i siti di gioco non autorizzati”

Con una specifica procedura si interviene per inibire le proposte di gioco online illegali

Come riconoscere un sito illegale di scommesse e quali sono i rischi? L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lavora ogni giorno per individuare e bloccare i siti non autorizzati, proteggendo i cittadini da truffe e pericoli.

“I giocatori italiani che giocano sui siti illegali di scommesse non hanno sicuramente tutte quelle garanzie che potrebbero trovare sui siti dei concessionari autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: ovviamente tutto quello che è relativo al pagamento, alla gestione dei flussi di gioco. Ricordiamo poi, non da ultimo, che chi gioca su siti illegali commette un reato che è previsto e punito dall’articolo 4 comma 3 della legge 401 del 1989”. E’ quanto ha spiegato in un’intervista Luca Turchi, Dirigente ADM dell’Ufficio Controlli Giochi.

“L’attività di ADM per bloccare questi siti è un procedimento abbastanza complesso che parte dall’analisi della rete internet che viene effettuata da funzionari dell’Ufficio Controlli Giochi, unitamente anche al personale di Sogei. Dopo questa attività istruttoria, la possibile lista passa a un altro funzionario che effettua un ulteriore check di controllo. Infine facciamo un passaggio presso l’Ufficio Gioco a distanza per verificare che quei siti non siano collegabili a concessionari italiani. Infine nasce il provvedimento che viene pubblicato sulle pagine internet del sito dell’Agenzia e viene diffusa agli Internet Service Provider perchè procedano entro 15 giorni di tempo all’inibizione dei siti. Tutto il procedimento descritto ha una sua base giuridica. Questa base giuridica viene data dall’articolo 102 del decreto legge 104 del 2020″, ha sottolineato.

“Quando il giocatore va sulla rete Internet può trovare sicuramente siti che non sono riconducibili ai concessionari dello Stato e siti che sono riconducibili ai concessionari. Come riconoscerli? Innanzitutto il sito del concessionario ha il logo dell’Agenzia, riporta il numero della concessione, riporta anche delle indicazioni, ad esempio a tutela dei minori, quindi prevede l’impossibilità di giocare da parte dei minori. Tutte iniziative e informazioni che non possiamo trovare probabilmente nei siti illegali. Comunque il giocatore se vuole avere la certezza che si trova di fronte a un sito legale di un concessionario può andare alla pagina internet del sito istituzionale dell’Agenzia dove nell’apposita sezione del portale può trovare l’elenco di tutti i concessionari e dei relativi siti internet collegati”, ha concluso.

Categorie
Normativa

Pedrizzi: “Riforma del gioco fisico una svolta storica sotto tutti i punti di vista”

Il settore, se incardinato su trasparenza, educazione al gioco e regole ferree sulla tutela della categorie fragili, è una fonte importante di occupazione e reddito per lo Stato

“È imminente, secondo indiscrezioni, la presentazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli alla Conferenza unificata Stato-Regioni della nuova proposta di riordino complessivo del gioco fisico, settore delicato e nevralgico della nostra economia e da sempre minacciato dagli interessi del crimine organizzato e dei professionisti del riciclaggio. Ancora una volta i vertici dell’Agenzia ci riprovano a contribuire in maniera determinante a varare una riforma che sarebbe veramente storica. Mai come in questa occasione va registrata infatti la consapevolezza di voler raggiungere un obbiettivo perseguito da decenni e che nessun governo e nessuna gestione dell’Agenzia c’erano mai riusciti”.

La riforma del settore, se arrivasse  all’approvazione, sarebbe una svolta storica sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi tempi le posizioni tra Stato e Regioni si sono abbastanza avvicinate, ma restano ancora da definire gli annosi problemi delle distanze e della quantità di apparecchi da distribuire sul territorio”, spiega Riccardo Pedrizzi, già presidente della Commissione Finanze del Senato, invitato come esperto a partecipare ai tavoli di consultazione dell’Adm e promotore della Indagine Conoscitiva della Commissione Finanze e Tesoro del Senato che nella legislatura 2001 – 2006 pose basi per un riordino complessivo dei giochi.

Nel 2024, il volume totale delle giocate (attenzione: giocate non spese perché la gran parte torna al giocatore) in Italia ha raggiunto i 167 miliardi di euro. Le entrate dello Stato derivanti dalle attività di gioco legale, nel 2024, sono state valutate in oltre 11 miliardi di euro.

Il settore, se incardinato su trasparenza, educazione al gioco e regole ferree sulla tutela della categorie fragili, è una fonte importante di occupazione e reddito per lo Stato. Rimandare ancora la riforma del gioco fisico rischierebbe di far subire al settore la sorte del settore dei balneari per il quale l’Europa è dovuta intervenire per infrazione ed inadempienza. Occorre perciò un colpo d’ala ed un salto di livello decisionale, cioè passare dai Tavoli tecnici a quello politico. Solo la politica infatti può decidere e chiudere su temi ‘sensibili’ come quello delle distanze e del numero di apparecchi, per i quali oltretutto vanno presi in considerazione le più recenti acquisizioni di tipo scientifico (Censis, LUISS, Università Roma Tre, Eurispess, CGIA di Mestre ecc. ecc.), di altri istituti di eccellenza (Istituto Superiore di Sanità, Corte dei Conti ecc. ecc.) e degli esponenti politici più esperti del settore”.

Pedrizzi si augura un’intesa bipartisan, ma se ciò non fosse possibile, bisogna partire dalle regioni amministrate dal centrodestra. “Si assumano le responsabilità i loro governatori per arrivare ad un testo concordato così come previsto dalla Delega fiscale approvata a larghissima maggioranza dal governo del Destra-Centro. Sapendo bene che in questa direzione si sono mossi anche governatori della Sinistra come Emiliano in Puglia e De Luca in Campania. E si parta proprio dalle “illuminanti” proposte che arriveranno – presumibilmente – dall’ADM – continua Pedrizzi.

E in particolare bisognerà:

a) passare dalle distanze fisiche (la metratura) a quelle giuridiche (quanto più ci saranno regole restrittive rispettate per l’esercizio della concessione tanto più si potranno allentare i vincoli geografici).

b) assicurare consistenti partecipazioni al gettito degli enti locali come era stato già previsto dalla Conferenza Unificata del 2017”. (cfr. i documenti votati pressoché all’unanimità al termine sia della Indagine Conoscitiva, presidente il sottoscritto, sia la Commissione d’inchiesta sui giochi, Presidente il Sen. Mauro Maria Marino), sostiene il già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro.

“Infine la filosofia complessiva a cui dovrà ispirarsi il riordino del gioco dovrà essere indirizzata alla riduzione infine delle normative di tipo localistico per dare spazio sempre più a quella nazionale, alla quale devono conformarsi i concessionari dei giochi che sono di natura statali. L’introduzione della riforma dei giochi fisici rappresenta un passo fondamentale per tutelare il giocatore consumatore, per contrastare la dipendenza patologica delle fasce più fragili della popolazione, per combattere il dilagante fenomeno del gioco d’azzardo illegale ed il riciclaggio di denaro sporco in Italia, non ultimo per assicurare un adeguato gettito allo Stato”, continua Pedrizzi.

In conclusione il riordino del gioco pubblico legale previsto dal Decreto legislativo 41/24 rappresenta un’occasione storica per definire un quadro normativo stabile e moderno dell’intero settore, per assicurare legalità, sicurezza e competitività, trovando un giusto equilibrio tra tutela della salute del giocatore consumatore, il contrasto alla criminalità, la promozione di un mercato libero e regolamentato e, non ultimo, un adeguato gettito erariale”, conclude Pedrizzi.

Categorie
Normativa

Corte di Giustizia UE: proroghe onerose Bingo incompatibili con le normative europee

Avv. Giacobbe: “Pienamente accolte le nostre richieste e ora il Governo dia stabilità al settore”

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza sulle proroghe onerose delle concessioni per il gioco del bingo in Italia, accogliendo le questioni sollevate dagli operatori. Il verdetto ha dichiarato incompatibili con il diritto UE alcune disposizioni italiane in vigore dal 2013, che hanno prorogato le concessioni scadute imponendo un canone mensile crescente, senza possibilità di rinegoziazione.

I giudici europei hanno stabilito che la direttiva 2014/23/UE si applica alle concessioni originariamente aggiudicate nel 2000, poiché le modifiche introdotte – proroga della durata e obbligo di un canone fisso, passato da 2.800 a 7.500 euro – alterano sostanzialmente i termini iniziali, richiedendo una nuova gara ai sensi dell’articolo 43.

La Corte ha successivamente bocciato il canone, uniforme per tutti gli operatori indipendentemente dalla loro situazione economica e condizione per partecipare a una futura gara mai bandita, giudicandolo lesivo della concorrenza e sproporzionato. Inoltre, ha riconosciuto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) deve poter esercitare un potere discrezionale per adeguare le concessioni a eventi imprevedibili come la pandemia di COVID-19, rigettando l’interpretazione italiana che lo preclude.

Il pronunciamento quindi obbliga l’Italia a ripensare il sistema transitorio, offrendo agli operatori del Bingo un’arma per chiedere condizioni più eque.

L’avvocato Luca Giacobbe ha commentato così la sentenza: “Pienamente accolte tutte le nostre richieste. La Corte ha da un lato ritenuto applicabile la direttiva del 2014/23 sui contratti di concessione (nonostante il rapporto concessorio fosse sorto antecedentemente) e quindi ha ritenuto illegittime le proroghe unilaterali non previste originariamente dalla concessione e l’onerosità delle stesse in quanto non compatibili con i principi della direttiva. Un risultato storico per i concessionari del bingo ma che vale anche per l’intero settore del gioco: le proroghe onerose non sono legittime, è ora che il Governo e il legislatore diano certezza e stabilità al settore definendo nel più breve tempo possibile il riordino dell’offerta con gli enti locali pubblicando i bandi per l’aggiudicazione delle nuove concessioni. Questo risultato ha condiviso con la collega Matilde Tariciotti e dedicato ai concessionari Ascob ed al suo presidente che ha sempre sostenuto queste cause”.

Categorie
Normativa

ADM: nasce l’Albo Punti Vendita Ricariche

L’iscrizione sarà necessaria per svolgere l’attività di PVR

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito, con determinazione del direttore Roberto Alesse, l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza (Albo Punti Vendita Ricariche).

L’iscrizione all’Albo è presupposto essenziale, e condizione necessaria, per lo svolgimento dell’attività dei Punti vendita. Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;

b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;

c. i soggetti titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività in forza di accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono, quindi, tenuti a iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024, accedendo, attraverso il Portale Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del Sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it).

L’Iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo di un importo pari a 100 euro per ogni Punto vendita ricariche.

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

Ecco tutti i dettagli:

“L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche. L’Albo è unico a livello nazionale. L’Albo è pubblicato, con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” – “Gioco a distanza”. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita. Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati resi pubblici sono i seguenti: a) dati identificativi del Punto Vendita Ricariche: ragione sociale e partita IVA; b) indirizzo, come previsto al successivo articolo 3, comma 6; c) codice univoco identificativo di iscrizione all’Albo; d) concessionario/concessionari con cui il Punto Vendita Ricariche è contrattualizzato”, aggiunge.

“I Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita, con esclusione espressa di qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché di pagamento delle vincite. Le attività di ricarica dei conti di gioco sono effettuate con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche: a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.; c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S. I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle predette attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso. I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S”, continua.

Requisiti per l’iscrizione

“Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, devono rendere dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative: a) alla titolarità di rivendita, ordinaria o speciale, di generi di monopolio già autorizzata alla raccolta di giochi pubblici; ovvero, per le altre tipologie di esercizi pubblici: b) al possesso delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. c) all’insussistenza negli ultimi cinque anni: i. di condanne con sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco illecito; ii. di dichiarazione di fallimento, ovvero, ai sensi dell’articolo 349, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e di pronuncia di omologazione del concordato preventivo; iii. di sentenze definitive di condanna, emesse dal giudice tributario, in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; iv. di provvedimenti di cancellazione dall’Albo per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto Albo di cui al comma 1, è, altresì, necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dall’istituzione dell’Albo. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui alla lettera c) devono essere posseduti dai componenti dell’organo di amministrazione, nonché, per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna. Il richiedente l’iscrizione è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’indirizzo esatto dell’esercizio ove viene effettuata l’attività di Punto Vendita Ricariche. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere posseduto per ciascun esercizio nel quale viene autorizzata l’attività di Punto Vendita Ricariche. La decadenza di una delle licenze di pubblica sicurezza relativa ad un Punto Vendita Ricariche non comporta la cancellazione del soggetto dall’elenco, ma solo del singolo esercizio, a eccezione dei casi in cui la decadenza sia legata all’assenza o perdita di requisiti soggettivi del richiedente la licenza, nel qual caso si dà luogo alla cancellazione dall’Albo del titolare e di tutti i Punti Vendita Ricariche ad esso collegati. Il titolare del Punto Vendita Ricariche che perda i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività ha l’obbligo di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività”, continua.

Modalità di iscrizione

“L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli www.adm.gov.it. Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), con le modalità di cui al sito www.spid.gov.it, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica). L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato fra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per gli anni successivi devono effettuare il rinnovo dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 e devono provvedere al versamento annuale dovuto. L’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), oltre all’imposta di bollo. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’Albo. Il versamento delle somme di cui al comma 5 deve intendersi per anno solare, non frazionabile e per ogni singolo Punto Vendita Ricariche di cui si chiede l’iscrizione all’Albo. L’iscrizione all’Albo è effettiva a seguito del pagamento dell’importo di cui al comma 5. La contrattualizzazione con uno dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici costituisce titolo abilitativo a svolgere attività di commercializzazione per lo specifico concessionario. In sede di prima attuazione, si applicano le regole transitorie di cui al successivo articolo 10”.

Targa di identificazione del Punto Vendita Ricarica

“L’attività del Punto Vendita Ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una targa di specifico riconoscimento e individuazione della già menzionata attività. La targa, le cui caratteristiche e dimensioni sono definite nell’Allegato A della presente determinazione, è rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esito al completamento dell’iscrizione e al pagamento dell’importo previsto dall’articolo 4, comma 5, ed è resa disponibile nell’area riservata del singolo titolare del Punto Vendita Ricarica”.

Rapporti contrattuali fra concessionario e Punti Vendita Ricariche

“I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo di cui all’articolo 1 della presente determinazione. È fatto obbligo ai concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di richiedere ai titolari dei Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare l’avvenuta contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata di cui all’articolo 4. Lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere i seguenti contenuti minimi: a. divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b. obbligo di iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, nei termini previsti dal provvedimento di ADM che ne disciplina la regolamentazione; c. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; d. divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e. divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f. divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco; g. divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; h. divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; i. divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; j. divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco, con esclusione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche che non abbia più i requisiti, previsti all’articolo 3 della presente determinazione, di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività; l. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di realizzare attività di informazione agli utenti relativamente alle attività eseguibili nel punto e alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il divieto ai minori della possibilità di apertura o ricarica di un conto di gioco; m. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali; n. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; o. impegno, da parte del Punto Vendita Ricariche, di modificare il contenuto del contratto in conformità alle indicazioni fornite da ADM al concessionario, qualora ADM, nel corso della concessione, ravvisi la necessità di integrare i contenuti minimi del contratto con ulteriori clausole in funzione dell’evoluzione del comparto del gioco a distanza. Il concessionario è tenuto ad inserire nel contratto la clausola di recesso unilaterale a proprio favore, nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del Punto Vendita Ricariche. Il contratto stipulato con soggetti non iscritti all’Albo di cui all’articolo 1, ovvero in forma diversa da quanto previsto da questo articolo, è nullo. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della presente determinazione è risolto di diritto. È fatto divieto ai concessionari di contrattualizzare i Punti Vendita Ricariche che siano decaduti dall’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche per mancato pagamento della quota di iscrizione di 100 euro, per i 5 anni successivi alla decadenza. Ai concessionari che violino le norme del presente articolo sono applicate le penali previste nelle convenzioni di concessione. Il contratto di cui al comma 4 è trasmesso ad ADM, per la verifica della conformità alle previsioni di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025”.

Poteri di vigilanza e controlli

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio provvede ad accertare, nel corso dell’anno, la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti all’Albo e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di iscrizione o di rinnovo, procedendo con controlli ed ispezioni a campione. A seguito dei controlli, l’Ufficio invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le contestazioni di eventuali carenze o irregolarità rilevate nell’iscrizione, avviando, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 1”.

Sospensione dell’iscrizione all’Albo

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la sospensione dall’Albo del soggetto iscritto destinatario di una misura cautelare per uno dei reati indicati nell’articolo 3 o di un’informativa antimafia sino a quando l’autorità giudiziaria adotti le misure straordinarie previste dagli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, o dall’articolo 32 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di sospensione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la medesima sospensione è applicata anche all’iscrizione all’Albo. La sospensione non attribuisce diritto ad indennizzo al titolare del Punto Vendita Ricariche. In caso di sospensione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di sospensione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche sospesi. In caso di mancata sospensione dell’esecuzione delle prestazioni con i Punti Vendita Ricariche sospesi, entro i termini previsti dal comma 4, la comunicazione dell’Agenzia di cui al medesimo comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata”.

Cancellazione dell’iscrizione all’Albo

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti per i quali abbia accertato: a) l’assenza o il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) la non veridicità delle dichiarazioni rese all’atto di iscrizione o di rinnovo; c) la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, è disposta la cancellazione dall’Albo anche in caso di violazione di: a) divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b) obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; c) obbligo di svolgimento dell’attività di commercializzazione esclusivamente con uno o più dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici con cui è stato concluso specifico contratto; d) divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e) divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f) divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; g) divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; h) divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; i) divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco; j) obbligo di affissione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k) obbligo di rispetto delle norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La cancellazione dall’Albo è disposta, altresì, a seguito della accertata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della reiterazione, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. La cancellazione comporta l’impossibilità di iscrizione all’Albo nei cinque anni successivi. In caso di cancellazione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede all’estinzione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche cancellati. In caso di mancata estinzione dei rapporti contrattuali con i Punti Vendita Ricariche cancellati entro i termini previsti dal comma 4, verificabile tramite l’applicativo in uso agli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la comunicazione dell’Agenzia, di cui al medesimo comma 4, vale come contestazione della violazione riscontrata”.

“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente determinazione, intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, con le modalità di cui all’articolo 4, a far data dal 3 novembre 2024 ed entro, e non oltre, il 18 novembre 2024. Per il solo anno 2025, in via transitoria, il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato, con le modalità di cui all’articolo 4, entro, e non oltre, il 28 febbraio 2025. A decorrere dal rinnovo per l’anno 2026, l’iscrizione è effettuata con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 ed ha efficacia per l’intero anno solare. I termini per il rinnovo dell’iscrizione possono essere modificati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

“La presente determinazione direttoriale entra in vigore, a norma e ad ogni effetto di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

Categorie
Normativa

ADM: pronta la Determina che istituirà l’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR)

L’Albo dovrebbe coinvolgere circa 30.000 Punti Vendita Ricariche

E’ attesa a breve la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), della Determina Direttoriale che sancirà l’entrata in vigore dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche. Il testo del decreto è già stato redatto e nei prossimi giorni proseguirà l’iter fino alla firma del Direttore Generale Roberto Alesse. Si prevede che, entro la fine del mese, il sistema di registrazione all’Albo potrebbe diventare operativo.

L’iscrizione avrà un costo di 100 euro l’anno e potrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica. Saranno tenuti a registrarsi i titolari di rivendite, sia ordinarie che speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, oltre ai soggetti che gestiscono punti vendita ricariche in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 e 88 del TULPS. Questi dovranno essere abilitati in base a specifici accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari. L’Albo dovrebbe coinvolgere circa 30.000 Punti Vendita Ricariche, sui 50.000 esistenti.

Categorie
Normativa

Giorgetti: “Importante lavoro di ADM contro gioco illegale e su tutela dei minori”

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti ha presentato al Senato la Relazione sulle attività del MEF nel 2023

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha presentato al Senato la Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal MEF per l’Anno 2023.

Cresce la raccolta lorda da attività di gioco, a 147.713 milioni di euro nel 2023, con un aumento di 11.600 milioni di euro (+9%) sul 2022 (136.114 milioni). Il totale della spesa dei giocatori ha raggiunto nel 2023 i 20.747 milioni, 227,2 (+1%) in più rispetto all’anno precedente (20.519 milioni). Il totale incassato dall’Erario dal settore dei giochi è invece pari a 11,6 miliardi, 4% in più (circa 400 milioni) rispetto al 2022 con 11,2 miliardi.

“Nel settore del gioco pubblico – si legge nella Relazione – l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ndr) ha rafforzato l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale tramite il Comitato Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale e la tutela dei minori, individuando la più efficiente strategia operativa di coordinamento a livello centrale e territoriale che assicurasse un’effettiva azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di controllo”.