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Normativa

ADM: nasce l’Albo Punti Vendita Ricariche

L’iscrizione sarà necessaria per svolgere l’attività di PVR

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito, con determinazione del direttore Roberto Alesse, l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza (Albo Punti Vendita Ricariche).

L’iscrizione all’Albo è presupposto essenziale, e condizione necessaria, per lo svolgimento dell’attività dei Punti vendita. Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;

b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;

c. i soggetti titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività in forza di accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono, quindi, tenuti a iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024, accedendo, attraverso il Portale Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del Sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it).

L’Iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo di un importo pari a 100 euro per ogni Punto vendita ricariche.

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

Ecco tutti i dettagli:

“L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche. L’Albo è unico a livello nazionale. L’Albo è pubblicato, con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” – “Gioco a distanza”. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita. Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati resi pubblici sono i seguenti: a) dati identificativi del Punto Vendita Ricariche: ragione sociale e partita IVA; b) indirizzo, come previsto al successivo articolo 3, comma 6; c) codice univoco identificativo di iscrizione all’Albo; d) concessionario/concessionari con cui il Punto Vendita Ricariche è contrattualizzato”, aggiunge.

“I Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita, con esclusione espressa di qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché di pagamento delle vincite. Le attività di ricarica dei conti di gioco sono effettuate con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche: a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.; c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S. I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle predette attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso. I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S”, continua.

Requisiti per l’iscrizione

“Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, devono rendere dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative: a) alla titolarità di rivendita, ordinaria o speciale, di generi di monopolio già autorizzata alla raccolta di giochi pubblici; ovvero, per le altre tipologie di esercizi pubblici: b) al possesso delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. c) all’insussistenza negli ultimi cinque anni: i. di condanne con sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco illecito; ii. di dichiarazione di fallimento, ovvero, ai sensi dell’articolo 349, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e di pronuncia di omologazione del concordato preventivo; iii. di sentenze definitive di condanna, emesse dal giudice tributario, in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; iv. di provvedimenti di cancellazione dall’Albo per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto Albo di cui al comma 1, è, altresì, necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dall’istituzione dell’Albo. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui alla lettera c) devono essere posseduti dai componenti dell’organo di amministrazione, nonché, per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna. Il richiedente l’iscrizione è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’indirizzo esatto dell’esercizio ove viene effettuata l’attività di Punto Vendita Ricariche. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere posseduto per ciascun esercizio nel quale viene autorizzata l’attività di Punto Vendita Ricariche. La decadenza di una delle licenze di pubblica sicurezza relativa ad un Punto Vendita Ricariche non comporta la cancellazione del soggetto dall’elenco, ma solo del singolo esercizio, a eccezione dei casi in cui la decadenza sia legata all’assenza o perdita di requisiti soggettivi del richiedente la licenza, nel qual caso si dà luogo alla cancellazione dall’Albo del titolare e di tutti i Punti Vendita Ricariche ad esso collegati. Il titolare del Punto Vendita Ricariche che perda i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività ha l’obbligo di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività”, continua.

Modalità di iscrizione

“L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli www.adm.gov.it. Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), con le modalità di cui al sito www.spid.gov.it, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica). L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato fra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. I soggetti che intendono mantenere l’iscrizione per gli anni successivi devono effettuare il rinnovo dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 e devono provvedere al versamento annuale dovuto. L’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), oltre all’imposta di bollo. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’Albo. Il versamento delle somme di cui al comma 5 deve intendersi per anno solare, non frazionabile e per ogni singolo Punto Vendita Ricariche di cui si chiede l’iscrizione all’Albo. L’iscrizione all’Albo è effettiva a seguito del pagamento dell’importo di cui al comma 5. La contrattualizzazione con uno dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici costituisce titolo abilitativo a svolgere attività di commercializzazione per lo specifico concessionario. In sede di prima attuazione, si applicano le regole transitorie di cui al successivo articolo 10”.

Targa di identificazione del Punto Vendita Ricarica

“L’attività del Punto Vendita Ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una targa di specifico riconoscimento e individuazione della già menzionata attività. La targa, le cui caratteristiche e dimensioni sono definite nell’Allegato A della presente determinazione, è rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esito al completamento dell’iscrizione e al pagamento dell’importo previsto dall’articolo 4, comma 5, ed è resa disponibile nell’area riservata del singolo titolare del Punto Vendita Ricarica”.

Rapporti contrattuali fra concessionario e Punti Vendita Ricariche

“I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo di cui all’articolo 1 della presente determinazione. È fatto obbligo ai concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di richiedere ai titolari dei Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare l’avvenuta contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata di cui all’articolo 4. Lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere i seguenti contenuti minimi: a. divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b. obbligo di iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, nei termini previsti dal provvedimento di ADM che ne disciplina la regolamentazione; c. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; d. divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e. divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f. divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco; g. divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; h. divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; i. divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; j. divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco, con esclusione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche che non abbia più i requisiti, previsti all’articolo 3 della presente determinazione, di comunicare immediatamente al concessionario tali circostanze e di cessare immediatamente l’attività; l. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di realizzare attività di informazione agli utenti relativamente alle attività eseguibili nel punto e alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il divieto ai minori della possibilità di apertura o ricarica di un conto di gioco; m. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali; n. obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; o. impegno, da parte del Punto Vendita Ricariche, di modificare il contenuto del contratto in conformità alle indicazioni fornite da ADM al concessionario, qualora ADM, nel corso della concessione, ravvisi la necessità di integrare i contenuti minimi del contratto con ulteriori clausole in funzione dell’evoluzione del comparto del gioco a distanza. Il concessionario è tenuto ad inserire nel contratto la clausola di recesso unilaterale a proprio favore, nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del Punto Vendita Ricariche. Il contratto stipulato con soggetti non iscritti all’Albo di cui all’articolo 1, ovvero in forma diversa da quanto previsto da questo articolo, è nullo. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della presente determinazione è risolto di diritto. È fatto divieto ai concessionari di contrattualizzare i Punti Vendita Ricariche che siano decaduti dall’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche per mancato pagamento della quota di iscrizione di 100 euro, per i 5 anni successivi alla decadenza. Ai concessionari che violino le norme del presente articolo sono applicate le penali previste nelle convenzioni di concessione. Il contratto di cui al comma 4 è trasmesso ad ADM, per la verifica della conformità alle previsioni di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025”.

Poteri di vigilanza e controlli

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio provvede ad accertare, nel corso dell’anno, la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti all’Albo e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di iscrizione o di rinnovo, procedendo con controlli ed ispezioni a campione. A seguito dei controlli, l’Ufficio invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le contestazioni di eventuali carenze o irregolarità rilevate nell’iscrizione, avviando, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 1”.

Sospensione dell’iscrizione all’Albo

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la sospensione dall’Albo del soggetto iscritto destinatario di una misura cautelare per uno dei reati indicati nell’articolo 3 o di un’informativa antimafia sino a quando l’autorità giudiziaria adotti le misure straordinarie previste dagli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, o dall’articolo 32 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di sospensione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la medesima sospensione è applicata anche all’iscrizione all’Albo. La sospensione non attribuisce diritto ad indennizzo al titolare del Punto Vendita Ricariche. In caso di sospensione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di sospensione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche sospesi. In caso di mancata sospensione dell’esecuzione delle prestazioni con i Punti Vendita Ricariche sospesi, entro i termini previsti dal comma 4, la comunicazione dell’Agenzia di cui al medesimo comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata”.

Cancellazione dell’iscrizione all’Albo

“L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dispone la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti per i quali abbia accertato: a) l’assenza o il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) la non veridicità delle dichiarazioni rese all’atto di iscrizione o di rinnovo; c) la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, è disposta la cancellazione dall’Albo anche in caso di violazione di: a) divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; b) obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di consentire a dipendenti o incaricati dall’Agenzia, o al concessionario, l’accesso nelle proprie sedi per controlli e verifiche, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa; c) obbligo di svolgimento dell’attività di commercializzazione esclusivamente con uno o più dei concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici con cui è stato concluso specifico contratto; d) divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; e) divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; f) divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; g) divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco; h) divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro; i) divieto di affissione all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco; j) obbligo di affissione della targa di specifico riconoscimento di cui all’articolo 5 della presente determinazione; k) obbligo di rispetto delle norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La cancellazione dall’Albo è disposta, altresì, a seguito della accertata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. Ai fini della reiterazione, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. La cancellazione comporta l’impossibilità di iscrizione all’Albo nei cinque anni successivi. In caso di cancellazione dall’Albo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione successivamente alla pubblicazione. Il concessionario, entro cinque giorni decorrenti dall’informazione pervenuta, provvede all’estinzione degli effetti del rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche cancellati. In caso di mancata estinzione dei rapporti contrattuali con i Punti Vendita Ricariche cancellati entro i termini previsti dal comma 4, verificabile tramite l’applicativo in uso agli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la comunicazione dell’Agenzia, di cui al medesimo comma 4, vale come contestazione della violazione riscontrata”.

“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente determinazione, intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, con le modalità di cui all’articolo 4, a far data dal 3 novembre 2024 ed entro, e non oltre, il 18 novembre 2024. Per il solo anno 2025, in via transitoria, il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato, con le modalità di cui all’articolo 4, entro, e non oltre, il 28 febbraio 2025. A decorrere dal rinnovo per l’anno 2026, l’iscrizione è effettuata con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 ed ha efficacia per l’intero anno solare. I termini per il rinnovo dell’iscrizione possono essere modificati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

“La presente determinazione direttoriale entra in vigore, a norma e ad ogni effetto di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

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ADM: pronta la Determina che istituirà l’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR)

L’Albo dovrebbe coinvolgere circa 30.000 Punti Vendita Ricariche

E’ attesa a breve la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), della Determina Direttoriale che sancirà l’entrata in vigore dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche. Il testo del decreto è già stato redatto e nei prossimi giorni proseguirà l’iter fino alla firma del Direttore Generale Roberto Alesse. Si prevede che, entro la fine del mese, il sistema di registrazione all’Albo potrebbe diventare operativo.

L’iscrizione avrà un costo di 100 euro l’anno e potrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica. Saranno tenuti a registrarsi i titolari di rivendite, sia ordinarie che speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, oltre ai soggetti che gestiscono punti vendita ricariche in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 e 88 del TULPS. Questi dovranno essere abilitati in base a specifici accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari. L’Albo dovrebbe coinvolgere circa 30.000 Punti Vendita Ricariche, sui 50.000 esistenti.

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Giorgetti: “Importante lavoro di ADM contro gioco illegale e su tutela dei minori”

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti ha presentato al Senato la Relazione sulle attività del MEF nel 2023

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha presentato al Senato la Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal MEF per l’Anno 2023.

Cresce la raccolta lorda da attività di gioco, a 147.713 milioni di euro nel 2023, con un aumento di 11.600 milioni di euro (+9%) sul 2022 (136.114 milioni). Il totale della spesa dei giocatori ha raggiunto nel 2023 i 20.747 milioni, 227,2 (+1%) in più rispetto all’anno precedente (20.519 milioni). Il totale incassato dall’Erario dal settore dei giochi è invece pari a 11,6 miliardi, 4% in più (circa 400 milioni) rispetto al 2022 con 11,2 miliardi.

“Nel settore del gioco pubblico – si legge nella Relazione – l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ndr) ha rafforzato l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale tramite il Comitato Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale e la tutela dei minori, individuando la più efficiente strategia operativa di coordinamento a livello centrale e territoriale che assicurasse un’effettiva azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di controllo”.

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Il regime di proroga tecnica per il Bingo in Italia sotto esame dalla Corte di Giustizia dell’UE: le conclusioni dell’Avvocatura Generale

L’Avvocato Generale Laila Medina mette in discussione la legittimità delle proroghe e dei canoni imposti agli operatori di Bingo in Italia

Le conclusioni dell’Avvocato Generale Laila Medina presentate oggi alla Corte di Giustizia Europea mettono in discussione la compatibilità del regime di “proroga tecnica” adottato in Italia per le concessioni del Bingo con il diritto dell’Unione Europea. Le cause vedono vari operatori del settore, tra cui l’Associazione Nazionale Italiana Bingo (ANIB) e Play Game Srl, contrapposti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La questione verte sulla legittimità del regime di “proroga tecnica”, introdotto nel 2013 e prorogato più volte, che impone agli operatori di pagare un canone mensile fisso come condizione per mantenere le concessioni scadute in attesa di una nuova gara. Secondo gli operatori, tale regime, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, ha imposto condizioni finanziarie insostenibili e violato i principi del diritto dell’Unione.

L’Avvocato Generale Medina ha sottolineato che la direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione si applica alle concessioni di Bingo in questione, poiché le condizioni iniziali sono state modificate sostanzialmente attraverso il regime di “proroga tecnica”. Le modifiche unilaterali alla durata delle concessioni e l’imposizione di un canone mensile non previsto originariamente rappresentano cambiamenti significativi che devono essere valutati alla luce della direttiva.

Inoltre, Medina ha evidenziato che le amministrazioni aggiudicatrici devono avere il potere discrezionale di rivedere le condizioni delle concessioni in caso di eventi imprevedibili che incidono sull’equilibrio economico-finanziario delle stesse. Questo include la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche in risposta a circostanze eccezionali come la pandemia di COVID-19.

L’Avvocato Generale ha anche rilevato che l’obbligo di aderire al regime di proroga tecnica e pagare il canone mensile per partecipare a future gare rappresenta un ostacolo alla libertà di stabilimento e deve essere giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Tuttavia, la mancanza di una chiara data di scadenza per queste proroghe rende difficile sostenere tale giustificazione.

L’Avvocato Luca Giacobbe, uno dei principali esperti sulla questione, ha commentato con soddisfazione le conclusioni: “La prudenza non è mai troppa e ora attendiamo con ottimismo la decisione della Corte. Dalla lettura delle conclusioni dell’avvocatura è di immediata evidenza che le nostre deduzioni sono state particolarmente apprezzate riguardo l’incompatibilità dell’attuale impianto normativo della proroga tecnica del Bingo ai principi del trattato UE”.

Avvocato Luca Giacobbe,

Giacobbe ha aggiunto che due punti della memoria sono particolarmente rilevanti: “In primis l’avvocatura censura il fatto che il canone mensile non fosse contemplato nell’aggiudicazione iniziale e questo ha comportato una modifica sostanziale dei parametri economici di base delle concessioni. Questa considerazione potrebbe essere valida e potrebbe avere un impatto significativo anche su altre concessioni giochi ora in proroga. Il secondo elemento ben valorizzato dall’Avvocatura riguarda il fatto che l’attuale normativa non consente ad ADM di variare il canone mensile anche nel caso di fatti sopravvenuti (vedi Covid) non imputabili ai concessionari”.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte di Giustizia dell’UE, ma spesso influenzano la decisione finale. Ora non resta che attendere il verdetto della Corte, che avrà un impatto significativo sul futuro delle concessioni del Bingo in Italia e, potenzialmente, su altre concessioni di giochi pubblici attualmente in proroga.

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Lollobrigida (ADM): “Contrasto all’illegalità e riforma del gioco fisico le nostre sfide”

Sul tavolo anche i problemi reputazionali del settore e le nuove frontiere come intelligenza artificiale e Metaverso

Dalla riforma del gioco online e del fisico, passando per il contrasto all’illegalità e i problemi reputazionali del settore, fino ad arrivare all’intelligenza artificiale ed al metaverso: Mario Lollobrigida, direttore centrale Giochi di ADM, ha parlato a 360 gradi del settore del gioco in Italia, in un’intervista esclusiva rilasciata al direttore di Agimeg, Fabio Felici.

Un’industria che sta vivendo una riforma in queste settimane, con particolare focus sul segmento dell’online e il comparto del fisico che richiede a sua volta un riordino. Tempi di cambiamenti, con uno sguardo al presente e al futuro del gioco pubblico in Italia: “Sicuramente sono stati mesi molto impegnativi soprattutto per l’impegno nella elaborazione dei contributi relativi all’articolo 15 della delega fiscale, che, come noto, sinora hanno portato all’emanazione del decreto delegato sul gioco online e conseguentemente all’elaborazione dei documenti di gara”, le sue parole affidate all’agenzia Agimeg

“Nel decreto delegato di riforma del gioco online sono state dettate regole innovative che porteranno sicuramente a una razionalizzazione del settore e al superamento delle criticità che si sono negli anni evidenziate. Mi riferisco alla nuova regolamentazione dei punti vendita ricariche e delle modalità di accesso alle offerte dei futuri concessionari. L’effettuazione della gara e l’assegnazione delle concessioni determinerà la definitiva conclusione del percorso. Più problemi ci sono sicuramente nel settore del gioco fisico perché per molte delle concessioni già scadute e in regime di proroga sarà necessario attendere il termine dei lavori del tavolo tecnico tra Mef , Regioni ed Enti locali”. 

Riguardo al ruolo di ADM nella lotta all’illegalità, Lollobrigida ha detto: “È evidente che la lotta al settore illegale è una priorità della Direzione giochi. Questa lotta va realizzata attraverso vari percorsi: la formazione adeguata del nostro personale, i rapporti con l’Autorità giudiziaria e con le Forze di Polizia. Di grande importanza sono le nostre varie interlocuzioni con tutti gli stakeholder affinché anche gli stessi si facciano parte sempre più proattiva nella azioni di controllo del territorio e di contrasto alle illegalità. Le prossime tappe sono connesse al miglioramento delle analisi dei flussi di gioco nonché alla capacità di conoscere sempre più dettagliatamente il territorio. Il gioco illegale è purtroppo una spina nel fianco di tutto il sistema. Per il gioco fisico fortunatamente il fenomeno per ora risulta essere sotto controllo anche se è evidente che il gioco illegale aumenta laddove non vi è sul territorio una corretta offerta legale. L’azione di contrasto dell’Agenzia sul territorio è particolarmente intensa: i controlli sulla rete fisica nel 2023 sono stati oltre 27.000”.

Per il gioco online purtroppo il problema è più complesso sia per la facilità di attivazione di siti di gioco illegale sia per la inefficacia delle sanzioni amministrative e penali previste in relazione alla circostanza che la totalità dei siti risiede in Paesi esteri con cui è particolarmente complicata la collaborazione in sede giudiziaria – ha proseguito Lollobrigida – L’Agenzia, anche grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza, svolge quotidiane attività di controllo che hanno determinato nel 2023 l’inibizione e l’avvio delle attività di indagine per circa 500 siti e per i primi quattro mesi del 2024 di 350 siti”. 

Il settore del gioco soffre troppo spesso di pregiudizi, a tal proposito il direttore Giochi di ADM ha detto: “Sicuramente vista la rilevanza economica del settore sia in termini di entrate erariali dirette e indirette sia in termini di livelli occupazionali è importante che gli operatori siano adeguatamente tenuti in considerazione, così come lo sono per l’Agenzia, e che il settore non sia ostracizzato e rappresentato in maniera distorta anche su tutti gli altri piani istituzionali e mediatici. Purtroppo però intervengono, a volte in maniera eccessiva, valutazioni di altra natura che attribuiscono un ingiustificato disvalore al settore del gioco. È sicuramente una importante battaglia che non si limita alla mera “immagine mediatica” ma si incentra nel far comprendere come la sana e corretta “governance” del settore possa portare solo benefici a tutta la cittadinanza. Il gioco è un settore nel quale un accadimento negativo fa più notizia rispetto ad altri settori mentre i molteplici risultati apprezzabili non hanno il giusto risalto. Anche per tale motivo dobbiamo ricevere la massima collaborazione da parte di tutto il settore”.

Uno sguardo al futuro, con le nuove frontiere del gioco rappresentate da intelligenza artificiale e metaverso: “È di tutta evidenza che l’Agenzia già sta valutando l’utilizzo di nuove tecnologie digitali, basate sull’impiego dell’intelligenza artificiale, garantendo al contempo un’adeguata protezione dei dati personali. Relativamente alle realtà virtuali del Metaverso già si prevede che si possano disciplinare e consentire ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso tali ambienti”. 

Infine, un augurio per il settore del gioco pubblico: “L’unico auspicio nel medio termine è quello che si raggiunga finalmente la possibilità di disciplinare compiutamente l’offerta di gioco fisico fornendo le necessarie indicazioni ai nuovi operatori che saranno individuati attraverso le gare pubbliche previste. A ciò si aggiunga la necessità di innovazione conseguente alla vetustà delle regole tecniche e amministrative fornite oltre 10 anni orsono in un settore ad altissimo contenuto tecnologico, e di garanzia della sostenibilità sociale dell’offerta di gioco anche in relazione agli aspetti di tutela del consumatore”. 

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Normativa

Mario Lollobrigida (dir. Giochi ADM): “Importante rivedere distanze e luoghi sensibili e trovare accordo equilibrato con Enti Locali”

Deriva proibizionistica, rischio illegalità e tutela piccole e medie imprese al centro degli interventi

Negli ultimi 15 anni la crescita del settore dei giochi è stata significativa e ha garantito un aumento complessivo della raccolta, passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 a 136 miliardi nel 2022. Si conferma quindi la ripresa post-pandemica, segnando un incremento del 22% su base annua e del 54% rispetto al 2020.

Un grande impatto nel rilancio del settore è stato dato anche dall’online, che nel 2022 ha registrato la cifra record di 73 miliardi proiettando un ulteriore balzo fino a 80 miliardi per il 2023.

Sono questi alcuni dei dati contenuti nello studio dal titolo “Il settore dei giochi e i nodi regolatori. Il riordino del territorio” realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e presentato nel corso di un dibattito promosso insieme a International Game Technology (IGT). L’iniziativa è stata l’occasione per approfondire la fase evolutiva del contesto normativo e fiscale del gioco in Italia.

Mario Lollobrigida, direttore Giochi ADM

Tra gli interventi di maggior interesse quello di Mario Lollobrigida, direttore centrale Giochi di ADM: “In questo momento siamo impegnati in un tavolo tecnico per cercare di trovare un punto d’incontro del problema, relativo al riordino, in tema di distanze e orari”, le sue parole. 

“Per quanto riguarda le distanze riteniamo come Agenzia che sia un discorso che non ha alcun senso. Con il gioco online, che è “a centimetro 0”, chiunque può giocare ovunque. In alcune regioni e comuni sono state previste leggi applicate alle attività già esistenti. Questo ha comportato un danno sia per le aziende coinvolte sia per la sicurezza dei giocatori, visto che si sono lasciati spazi occupati dal gioco illegale. Siamo assolutamente contrari al distanziometro ed è necessario diminuire, in maniera equilibrata e realistica, l’elenco dei luoghi sensibili”.

“Sul tema delle imposte agli Enti Locali, siamo favorevoli, facendo compartecipare gli stessi al gettito proveniente dalle sanzioni – ha proseguito Lollobrigida – Dobbiamo sempre considerare che il gioco è un’attività di intrattenimento, ma è importante che al tavolo partecipino le regioni nel senso più ampio e non solo nella parte salute e sanità relativa alle dipendenze”. 

“L’industria dei concessionari del gioco pubblico guarda con grande favore alla prospettiva di avere finalmente un riordino. Sono diversi anni che si cerca di andare in questa direzione soprattutto per la tutela della filiera. I concessionari sono disposti ad affrontare regole stringenti se però si riesce ad avere una stabilità normativa”, ha detto invece Giuliano Frosini, Senior Vice President Institutional Relations, Public Affairs and Media Communication di IGT.

Giuliano Frosini, IGT

“L’accordo tra Stato e Regioni va trovato, altrimenti si va verso il proibizionismo che ha dimostrato storicamente di non funzionare. Se per legge si decide di chiudere il settore, la propensione a giocare rimarrà comunque e ovviamente si sposterà verso canali illegali. Credo che serva essere consapevoli di un aspetto: non si può scambiare la canalizzazione del consenso sulla tutela dei consumatori. Non si può fare politica sulla pelle del gettito erariale, bisogna contemperare gli interessi. È questo il punto su cui è necessario partire”.

Domenico Distante, presidente Sapar

Presente anche Domenico Distante, presidente della Sapar: “I gestori sono figure importanti, coloro che vivono in prima persona il territorio e sono i primi baluardi della legalità. Portiamo avanti i diritti delle piccole e medie imprese anche per tutelare i lavoratori del comparto”.

“La disomogeneità territoriale non può andare avanti. Non è possibile che per ogni Comune ci siano regole diverse in tema di distanze ed orari. Queste scelte scellerate hanno il solo effetto di eliminare il gioco legale che viene sostituito dall’illegalità. Il riordino è fondamentale e che sia omogeneo su tutto il territorio nazionale. Un’altra tematica importante è quella legata alle banche che mettono in grande difficoltà le piccole e medie imprese per avere l’accesso al credito”, ha concluso Distante.

Emilio Zamparelli, Presidente STS

Per Emilio Zamparelli, presidente di STS: “Oggi il mercato dell’online raccoglie più del fisico. Parlare, quindi di questione territoriale, oggi, in un contesto che muta abbastanza velocemente, non raggiunge lo scopo della tutela del giocatore, che viene lasciato a se stesso”, le sue parole.

“Va affrontata poi la questione della desertificazione dei centri. Per noi tabaccai questo ha un grosso impatto, soprattutto sul consumatore finale. Oggi le tabaccherie al servizio del cittadino possono rimanere aperte anche grazie agli introiti che vengono dal settore del gioco legale. La questione è quindi più ampia, non bisogna fermarsi alla sola questione territoriale. Meno punti fisici legali sul territorio, rappresentano per la criminalità l’occasione per espandersi”, il monito di Zamparelli.

Tra gli interventi, anche quello di Ranieri Razzante, Consulente della Commissione parlamentare Antimafia: “Il più grande regalo che si possa fare alla criminalità organizzata è quello di ipernormare il settore del gioco. Le norme antiriciclaggio nel settore del gioco sono tra le più avanzate al mondo. Le imprese dei giochi segnalano tantissimo, ancor più delle banche”, il suo commento.

Ranieri Razzante

“Il problema è sul territorio perché non esiste un’industria così capillare come quella del gioco e quindi possono diventare punti di controllo territoriale. Un problema di cui ci dobbiamo occupare è quello del rapporto con il sistema bancario. Bisogna avere massima attenzione quando si regola, perché la normazione non consapevole e non coordinata crea situazioni favorevoli alla criminalità organizzata”.

Poi l’onorevole Andrea De Bertoldi, di Fratelli d’Italia: “Gli operatori del gioco devono essere più coraggiosi. Il gioco deve avere il coraggio di chiedere risposte alla politica. A costo di fermarvi, e se vi fermate voi i soldi nelle casse dello Stato non arrivano, e quando lo Stato si accorge che il Preu non arriva allora a quel punto si accorgerà dei vostri problemi”, il suo consiglio al settore del gioco.

“Il Preu oggi arriva nelle casse dello Stato, ma se coinvolgessimo gli Enti Locali nel Preu potremmo risolvere molti problemi e sensibilizzare anche i sindaci e i comuni nell’affrontare la questione del gioco in modo meno demagogico e restrittivo”, la conclusione di De Bertoldi. 

Molte le personalità presenti all’evento. Wanda Ferro, Sottosegretario Ministero dell’Interno, ha detto: “Bisogna sostenere il gioco legale, regolato dallo Stato, per arginare il gioco illegale, business spesso gestito dalla criminalità”. Per Raffaella Grisafi, vicepresidente Konsumer: “E’ Importante investire sul ruolo della comunicazione e dell’informazione. Spesso non si considera che un giocatore è anche un consumatore di un servizio”. 

Il Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marco Alparone, ha dichiarato: “La lotta all’illegalità e la prevenzione del gioco patologico devono essere le priorità”. “Dopo il Covid, il gioco fisico si è dimostrato in crescita con un grande impatto sul mercato italiano”, le parole invece di Thomas Osborn, Direttore Area Salute I-Com. Infine l’Amministratore di Prisma, Marco Piatti, ha sottolineato come: “Il riordino deve prevedere anche la tutela del gioco fisico”. 

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Normativa

Associazioni del gioco plaudono ad Alesse (ADM): ‘Prioritaria una normativa uniforme per la riforma gioco fisico’

‘Fiduciosi che si arrivi a una definitiva soluzione equilibrata, sostenibile e non discriminatoria’

“Che il direttore Alesse ritenga prioritario il processo di riforma del gioco fisico ci fa ben sperare. Così come siamo lieti di vedere accolte le istanze che rappresentiamo da mesi. Riconoscere l’importanza di una normativa uniforme, così come suggerito dal Consiglio di Stato, è l’unica strada per avviare la definizione di regole valide”.

E’ quanto scrivono in un comunicato congiunto le associazioni del settore giochi in concessione ACADI, ACMI, ASTRO, EGP FIPE e SAPAR plaudendo alle dichiarazioni recentemente rilasciate dal direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse.

“Siamo fiduciosi che sulla questione del riordino territoriale, e sui divieti espulsivi attualmente in essere, si arrivi a una definitiva soluzione equilibrata, sostenibile, omogenea e non discriminatoria rispetto a tutte le verticali distributive, comprese le migliaia di Pmi di gestione degli apparecchi, ed a tutte le tipologie di gioco pubblico. Il tutto al fine di scongiurare ulteriori dannosi spostamenti della domanda di gioco tra giochi pubblici, che rischiano di determinare perdite di gettito erariale, una disorganica e non efficace tutela dell’utente ed anche la messa a rischio degli oltre 150 mila lavoratori espressi dalle filiere del comparto del gioco fisico”, aggiungono nella nota inviata al Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Roberto Alesse, al Direttore Giochi, Mario Lollobrigida, e al Viceministro del MEF, Maurizio Leo.

“Riteniamo di interesse generale la prosecuzione del tavolo tecnico aperto, e di cui facciamo parte, al fine di continuare nell’interlocuzione e nel confronto con l’Agenzia, convinti di poter apportare contributi utili alla migliore analisi delle alternative legislative e dei loro possibili impatti sugli obiettivi indicati dalla delega parlamentare, così come anticipato in diverse occasioni”, concludono.

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Normativa

Riordino gioco online in Gazzetta Ufficiale: cosa succederà a PVR, skin e nuove concessioni

Grande attenzione alla tutela dei giocatori e al gioco responsabile

Dai PVR alle skin, passando per le concessioni per il gioco online fino alla conformazione dei siti di scommesse e all’obbligo di pubblicità responsabile. La riforma del gioco pubblico abbraccia il settore dell’online a 360 gradi mettendo finalmente mano a un comparto che da troppi anni chiedeva un riordino sotto tanti punti di vista.

Dopo mesi di discussioni e l’approvazione in Parlamento, l’ultimo passo è stato effettuato il 3 aprile con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo. La nuova legge mira a riformare il settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Un testo che tocca diversi punti, affrontando temi di particolare importanza che interessano decine di migliaia di utenti, lavoratori e imprese. 

E’ il caso dell’albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR). Per quanto riguarda questo segmento, il costo all’albo sarà di 100 euro annui ed il Governo prevede che siano almeno 30.000 i punti interessati alla regolarizzazione. Non è possibile prelevare somme dai conti né riscuotere vincite. Sarà possibile invece ricaricare in contanti fino a 100 euro a settimana, superata tale soglia si dovranno utilizzare strumenti elettronici di pagamento, quindi tracciabili e sicuri.

Altro argomento molto caldo, quello delle nuove concessioni per il gioco online. Confermato il costo a 7 milioni di euro e che la gara dovrà essere indetta entro il 31 dicembre 2024. Nel testo in Gazzetta è previsto che ogni concessionario investa ogni anno lo 0,2% dei suoi ricavi netti, per massimo 1 milione di euro, in campagne informative e di comunicazione responsabile. Al concessionario viene data la possibilità di effettuare campagne di promozione, anche utilizzando il proprio logo con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto al gioco patologico.

Allo stesso tempo, la riforma del gioco online ha decretato lo stop alle skin, visto che per un concessionario è previsto un solo sito di riferimento senza affiliati, oltre ad una app per ogni tipologia di gioco. Sia sul sito sia sulle app sarà obbligatoria la presenza del logo del concessionario, pena la sospensione della concessione fino, in caso di reiterazione della violazione, alla decadenza.

Prevista, per la tutela dei giocatori, la presenza di autolimitazioni del gioco (tempo e spesa), oltre ad altre limitazioni basate sull’età ed il comportamento di gioco del giocatore stesso. Sui siti dovranno essere presenti contenuti di informazione sul gioco problematico e gli strumenti offerti per la prevenzione. Ai giocatori compariranno messaggi automatici che informeranno sulla durata delle sessioni di gioco, sui livelli di spesa e sul limite preimpostato.

Infine, nel testo si parla anche della concessione per il gioco del Lotto che avrà durata di 9 anni ed una base d’asta di partenza di 1 miliardo di euro. Previsto un aggio per l’aggiudicatario del 6%. Grandi manovre quindi e una riforma che finalmente vede la luce. Il futuro del gioco pubblico in Italia riparte da qui. 

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Regolamento gioco Perugia: in Consiglio Comunale le proposte di modifica

Sotto la lente d’ingrandimento il distanziometro e i limiti orari per le slot

Durante l’ultima riunione della I commissione consiliare Affari Istituzionali a Perugia, è stato discusso l’ordine del giorno che riguardava l’analisi della conformità attuale alle normative comunali sui giochi leciti e suggeriva modifiche specifiche a parti del regolamento esistente.

Si è espressa la necessità di un controllo più stringente sul rispetto delle norme, in particolare quelle legate alla presenza di materiale informativo sui rischi del gioco in locali autorizzati e alla formazione obbligatoria per gli esercenti. Questa mossa si propone come un primo passo fondamentale nella lotta contro la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Le modifiche proposte al regolamento comunale includono la distanza minima di 500 metri tra le sale giochi e i cosiddetti luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto e centri giovanili. Si suggerisce inoltre una revisione degli orari di apertura delle sale giochi, limitandoli dalle 10:00 alle 20:00, e la restrizione dell’uso degli apparecchi da gioco a orari non notturni, per ridurre l’accessibilità al gioco nelle ore più vulnerabili.

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Riordino giochi, non solo online ma anche rete fisica: il monito dell’Eurispes

I rischi per utenti, imprese ed Erario. Dal costo della concessione online ai PVR, dall’importanza della rete fisica agli esercizi generalisti

Momento di grande importanza per il settore del gioco pubblico in Italia: è infatti in corso l’iter che porterà all’approvazione del decreto legislativo con il quale il Governo intende avviare il riordino dei giochi pubblici, atteso da tempo dagli operatori. Non mancano però le problematiche e gli scontenti: l’intervento del Governo si è infatti concentrato in particolare sui soli giochi “a distanza”, lasciando per ora da parte il gioco fisico

Questo doppio binario di intervento rischia di creare squilibri a vantaggio dei sistemi illegali. I numeri indicano infatti una crescita esponenziale dell’online e ciò rende sicuramente necessario porvi attenzione: nel 2022, la raccolta “fisica” è stata di 63 miliardi, quella online ha raggiunto invece i 73 miliardi (+373% rispetto al 2012), con una previsione di arrivare a circa 83,5 miliardi del 2023.

Lo Schema di Decreto stabilisce dunque i nuovi costi delle concessioni dell’online: una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione della durata di 9 anni, mentre per quelle precedenti si versavano circa 250.000 euro. Il rischio di questa misura è quello di tradursi in un indebolimento della protezione degli utenti, attraverso una contrazione significativa del perimetro del mercato legale, attualmente occupato da 93 soggetti concessionari, e, in parallelo, di rivitalizzare l’offerta illegale degli operatori online senza concessione (i cosiddetti .com).

Circa l’80% della raccolta del gioco online fa capo a 20 concessionari, il Governo ipotizza che almeno 30 delle medie imprese già operanti (su 93 complessive) potrebbero trovare remunerativa la partecipazione alla gara, pur sopportando un onere concessorio cresciuto di ben 28 volte.

A margine dei dati, si evidenzia d’altronde il forte rischio che la nuova gara europea, che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, possa avvantaggiare ulteriormente imprese straniere e multinazionali a scapito delle piccole e medie imprese che fino ad oggi si sono impegnate nella filiera del gioco online (dai PVR alle società di servizi, alle stesse concessionarie di medie dimensioni cui fa riferimento il Governo). Sotto il profilo erariale, la nuova gara per la raccolta online dovrebbe produrre entrate pari a circa 350 milioni di euro. Va però ricordato che gli introiti dello Stato dal comparto provengono in massima parte dai prelievi sul gioco fisico.

Relativamente al 2022, esso ha assicurato alle casse dello Stato 9,2 miliardi, contro 1 miliardo apportato dall’area del gioco online: una ulteriore migrazione dal fisico all’online, indotta anche dal vantaggio competitivo registrato dal mercato online che può contare su di una corsia preferenziale della strada del riordino, potrebbe quindi comportare impatti negativi per l’Erario in termini di minori entrate. 

Il provvedimento, d’altra parte, “sfiora” l’ambito della rete fisica su uno specifico aspetto: la normazione dei PVR, ovvero i Punti Vendita e Ricarica, autorizzati dai concessionari online per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco e che rappresentano la proiezione territoriale dell’offerta online e il principale strumento di promozione commerciale nel quadro dei vigenti divieti di pubblicità (“decreto Dignità”).

Il Governo stima che i PVR attivi sul territorio siano attualmente 50.000. In proposito, si deve riconoscere che averli “circoscritti” a quei soggetti già inseriti nella filiera regolamentata del gioco, se va nella direzione di disboscare il territorio dalla presenza di realtà presso le quali si sono evidenziati numerosi casi di irregolarità o illegalità, per altro verso, esclude una platea di esercizi aperti al pubblico che da anni svolge questa attività con un impatto quindi sulle piccole imprese che ne traevano un introito e che si troveranno in balìa dell’offerta dei bookmaker stranieri (.com) per essere assorbiti nelle reti illegali.  

Nella prima riunione della Conferenza Unificata per le valutazioni sullo schema di decreto legislativo tenutasi il 25 gennaio scorso, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie Locali hanno sottolineato l’esigenza che il Governo sottoponga alla Conferenza il testo dei provvedimenti sul riordino della rete fisica prima della loro emanazione, sulla scorta dell’esperienza dell’Intesa siglata nel 2017, ponendo l’accento sulla necessità di un loro coinvolgimento nella definizione delle linee generali delle misure da porre in essere per contrastare il Disturbo da Gioco d’Azzardo.

Di particolare interesse è la proposta avanzata dalle Regioni di una propria compartecipazione, nella misura del 5%, a partire del 2027, al gettito dell’imposta sugli apparecchi di gioco, finalizzata ad interventi per rafforzare la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco e altre fragilità sociali.

Un’altra considerazione svolta dalle Regioni e che conferma l’interconnessione tra l’area dell’online e quella del fisico e quindi l’importanza di un approccio unitario, è quella relativa ai PVR. È stata sottolineata l’importanza per le Regioni di poter accedere alle informazioni relative alle sedi di tali punti in quanto, essendo qualificati “luoghi della rete fisica di gioco”, la conoscenza della loro ubicazione rappresenta un’informazione necessaria per definire i criteri di distribuzione e concentrazione territoriale delle reti fisiche del gioco e per le misure per contrastare le dipendenze.  

In considerazione di quanto detto, è importante che il Governo dia seguito a quanto previsto al comma 2 dell’art. 1 del disegno di legge sull’online: «Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali».

Per quanto riguarda l’offerta di gioco “fisico”, i temi da affrontare e risolvere sono molteplici: da quello del rinnovo delle concessioni, per superare la logica provvisoria delle proroghe, alla creazione di un quadro definitivo e stabile dei prelievi erariali, oggetto da anni di continui aumenti assunti in logica di cassa; dalla instaurazione di un corretto rapporto tra Stato e Regioni nella determinazione della dislocazione dell’offerta territoriale, alla condivisione di azioni concrete, efficaci e realmente applicabili, nel contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo.

Non affrontare questi aspetti problematici significherebbe assistere ad un deperimento del “canale fisico” con effetti negativi su diversi piani come recentemente illustrato nell’ambito del Tavolo di confronto promosso dall’Eurispes che ha acceso un faro sulle specificità della rete fisica dell’offerta di gioco pubblico e le funzioni positive da essa svolte. 

In primo luogo va evidenziata la rilevanza occupazionale dell’offerta di gioco pubblico su rete fisica: tra i 140.000 e i 150.000 addetti tra dipendenti e FTE (full time equivalenti). Questi numeri attestano la dimensione labour intensive di una filiera che, peraltro, incarna lo 0,5% del Pil nazionale (circa 10 miliardi di euro, con 9,2 miliardi di euro per l’Erario). Inoltre, se è vero che le Concessioni sono in capo ad aziende medie e grandi, nella filiera operano però anche le piccole-medie aziende dei gestori, che rappresentano l’anello di collegamento con gli esercenti, e che a loro volta utilizzano prestazioni in outsourcing da soggetti esterni. 

Infine, gli esercenti operano in circa 85.000 punti vendita, tra specializzati e generalisti. Questi ultimi (circa 50.000), rappresentano ancora una rete capillare. Gli attuali “numeri” della rete fisica hanno già risentito di una riduzione tra il 2017 e il 2022. Se nel riordino dell’offerta su rete fisica si operasse nel senso di una limitazione ulteriore dei punti vendita, il rischio di un impatto negativo sull’occupazione diverrebbe una certezza. Una marginalizzazione della rete fisica dell’offerta legale, inoltre, comprometterebbe il decisivo ruolo di presidio della legalità che essa rappresenta. 

Un altro aspetto problematico che il riordino dovrebbe affrontare, è quello del cosiddetto “federalismo del gioco”. L’Eurispes negli ultimi anni ha più volte segnalato che le politiche assunte a livello regionale per contrastare i rischi del gioco problematico e/o patologico, hanno prodotto misure a macchia di leopardo che, comunque, sono state accomunate dall’assunzione di strumenti come il cosiddetto “distanziometro” e la compressione degli orari. Questi strumenti per un verso sono risultati inapplicabili, e quindi oggetto di continue moratorie, per altro verso, dove anche solo parzialmente applicati, comportano la pratica scomparsa di parte consistente dell’offerta di gioco legale. 

Da ciò discendono seri problemi per la tenuta complessiva dell’offerta di gioco pubblico. In primo luogo, la marginalizzazione dell’offerta fisica impatta negativamente sui livelli occupazionali, che si concentrano proprio sugli esercizi specializzati e su quelli generalisti.

Inoltre, va considerato che l’Erario incassa dall’offerta di determinati prodotti, AWP e VLT, parte consistente del PREU: dei circa 10,5 miliardi del 2023, più di 5,5 miliardi derivano proprio dalle giocate attraverso apparecchi. Dal 2017 al 2023 questa cifra, tra l’altro, è già scesa del 10%: 5,5 contro 6,1 miliardi. Se questo trend si approfondisse, l’Erario ne risulterebbe fortemente danneggiato, anche perché proprio sugli apparecchi si realizza un prelievo maggiore, mentre, a parità di volumi di gioco, l’online è soggetto ad un prelievo decisamente inferiore.

In conclusione, l’auspicio è che tutti i soggetti deputati e interessati alla regolamentazione dell’offerta di gioco pubblico prendano atto di quanto contenuto nello Schema di Decreto con l’obiettivo di migliorarlo e, soprattutto, di giungere quanto prima ad un reale e complessivo riordino che affronti in maniera organica le problematiche della rete fisica.

In questo ineludibile processo è essenziale ascoltare quanto prima la voce delle Autonomie Locali, ma anche quella degli operatori, consapevoli che il tempo non è un elemento “neutro”. Ulteriori ritardi vedrebbero infatti approfondirsi i trend che il mercato, così come oggi è normato, sta oramai chiaramente manifestando, e che prefigurano una progressiva marginalizzazione della rete fisica.