L’Avvocato Generale Laila Medina mette in discussione la legittimità delle proroghe e dei canoni imposti agli operatori di Bingo in Italia
Le conclusioni dell’Avvocato Generale Laila Medina presentate oggi alla Corte di Giustizia Europea mettono in discussione la compatibilità del regime di “proroga tecnica” adottato in Italia per le concessioni del Bingo con il diritto dell’Unione Europea. Le cause vedono vari operatori del settore, tra cui l’Associazione Nazionale Italiana Bingo (ANIB) e Play Game Srl, contrapposti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La questione verte sulla legittimità del regime di “proroga tecnica”, introdotto nel 2013 e prorogato più volte, che impone agli operatori di pagare un canone mensile fisso come condizione per mantenere le concessioni scadute in attesa di una nuova gara. Secondo gli operatori, tale regime, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, ha imposto condizioni finanziarie insostenibili e violato i principi del diritto dell’Unione.
L’Avvocato Generale Medina ha sottolineato che la direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione si applica alle concessioni di Bingo in questione, poiché le condizioni iniziali sono state modificate sostanzialmente attraverso il regime di “proroga tecnica”. Le modifiche unilaterali alla durata delle concessioni e l’imposizione di un canone mensile non previsto originariamente rappresentano cambiamenti significativi che devono essere valutati alla luce della direttiva.
Inoltre, Medina ha evidenziato che le amministrazioni aggiudicatrici devono avere il potere discrezionale di rivedere le condizioni delle concessioni in caso di eventi imprevedibili che incidono sull’equilibrio economico-finanziario delle stesse. Questo include la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche in risposta a circostanze eccezionali come la pandemia di COVID-19.
L’Avvocato Generale ha anche rilevato che l’obbligo di aderire al regime di proroga tecnica e pagare il canone mensile per partecipare a future gare rappresenta un ostacolo alla libertà di stabilimento e deve essere giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Tuttavia, la mancanza di una chiara data di scadenza per queste proroghe rende difficile sostenere tale giustificazione.
L’Avvocato Luca Giacobbe, uno dei principali esperti sulla questione, ha commentato con soddisfazione le conclusioni: “La prudenza non è mai troppa e ora attendiamo con ottimismo la decisione della Corte. Dalla lettura delle conclusioni dell’avvocatura è di immediata evidenza che le nostre deduzioni sono state particolarmente apprezzate riguardo l’incompatibilità dell’attuale impianto normativo della proroga tecnica del Bingo ai principi del trattato UE”.
Giacobbe ha aggiunto che due punti della memoria sono particolarmente rilevanti: “In primis l’avvocatura censura il fatto che il canone mensile non fosse contemplato nell’aggiudicazione iniziale e questo ha comportato una modifica sostanziale dei parametri economici di base delle concessioni. Questa considerazione potrebbe essere valida e potrebbe avere un impatto significativo anche su altre concessioni giochi ora in proroga. Il secondo elemento ben valorizzato dall’Avvocatura riguarda il fatto che l’attuale normativa non consente ad ADM di variare il canone mensile anche nel caso di fatti sopravvenuti (vedi Covid) non imputabili ai concessionari”.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte di Giustizia dell’UE, ma spesso influenzano la decisione finale. Ora non resta che attendere il verdetto della Corte, che avrà un impatto significativo sul futuro delle concessioni del Bingo in Italia e, potenzialmente, su altre concessioni di giochi pubblici attualmente in proroga.