Sollevate questioni di costituzionalità su “normativa Balduzzi”
Si è svolta questa mattina, davanti alla Corte Costituzionale l’udienza pubblica relativa all’esame di legittimità dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 dello stesso anno), la cosiddetta “normativa Balduzzi”. Il provvedimento vieta l’installazione, all’interno di qualsiasi esercizio pubblico, di dispositivi collegati alla rete internet che possano consentire l’accesso a piattaforme di gioco online, sia legali che prive di autorizzazione.
A essere oggetto di valutazione da parte della Consulta è anche l’articolo 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che prevede una sanzione amministrativa di 20.000 euro per chi viola tale divieto.
Il procedimento nasce da due ordinanze distinte: una emessa dal Tribunale di Viterbo il 17 luglio 2024, e l’altra dalla Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024. In entrambi i casi, l’avvocato Marco Ripamonti, legale difensore della parte sanzionata, ha sollevato dubbi di costituzionalità. In particolare, si contesta sia l’entità della sanzione sia la legittimità dell’intero impianto normativo, ritenuto generico e potenzialmente lesivo di diritti fondamentali.
Durante l’udienza, i giudici costituzionali hanno richiamato i diversi profili critici della disposizione, tra cui la possibile violazione dell’articolo 3 della Costituzione, a causa del carattere assoluto del divieto, che non distingue tra apparecchi dedicati esclusivamente al gioco e dispositivi con accesso a internet per usi generici. È stata inoltre sollevata la questione di indeterminatezza della norma (art. 25 Cost.), di lesione della libertà d’impresa (artt. 41 e 42 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 117 Cost.).
Secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto preliminarmente l’inammissibilità delle questioni, la norma si applica solo quando è dimostrabile un uso concreto degli apparecchi per finalità di gioco. Tuttavia, l’avv. Ripamonti ha evidenziato come tale interpretazione restrittiva non sia esplicitamente prevista dal testo legislativo, che invece appare “troppo ampio e sfumato”.
«Come può un esercente controllare ogni accesso a internet da parte dei clienti? – ha dichiarato Ripamonti – Se non ci sono strumenti giuridici per imporre filtri o sistemi di blocco, la responsabilità che grava sull’esercente è sproporzionata». Il legale ha anche sottolineato che la normativa «non distingue tra chi favorisce attivamente l’accesso a siti di gioco e chi, al contrario, non è in grado di impedirlo».
Altro punto critico: la reale efficacia della norma nel tutelare la salute pubblica, obiettivo dichiarato dal legislatore. «Il gioco online – ha ricordato Ripamonti – è accessibile da qualsiasi dispositivo privato. Il divieto non impedisce né scoraggia la pratica, ma finisce solo per colpire chi gestisce un esercizio pubblico senza una reale responsabilità».
Secondo la proposta del legale, la norma andrebbe reinterpretata in modo tale da punire solo l’effettiva condotta attiva dell’esercente che favorisca consapevolmente il gioco illecito, ad esempio fornendo credenziali di accesso o installando appositamente apparecchi con questo scopo.
L’avvocatura dello Stato, nel suo intervento finale, ha invece ribadito che la normativa ha come obiettivo quello di contrastare il gioco non controllato e che la sua applicazione è conforme anche alla giurisprudenza penale, dove si richiede l’esistenza di una vera organizzazione per configurare l’esercizio abusivo del gioco. «La semplice presenza di un computer non è sufficiente a integrare il divieto previsto dal decreto Balduzzi», ha concluso.
“La Corte Costituzionale si è mostrata molto attenta e disponibile all’ascolto. A mio avviso gli argomenti dei giudici erano fondati e ammissibili e rilevanti. Abbiamo scritto molto, ma abbiamo potuto anche esporre tutto ciò che si riferisce alle questioni di costituzionalità sollevate, quindi a questo punto non resta che attendere con fiducia e pazienza l’esito”. E’ quanto ha dichiarato l’avv. Marco Ripamonti al termine dell’udienza.
“Nella giornata odierna – ha continuato Ripamonti – era stata anche fissata l’udienza al Tar Lazio per la discussione del ricorso contro il bando per il gioco online. Erano presenti i colleghi del collegio difensivo, sui quali ho potuto fare affidamento. Certamente mi è dispiaciuto non poter essere presente in quella sede, ma anche la questione odierna meritava la mia presenza”.